Richiesta all’Agenzia delle entrate una procedura per una gestione uniforme e più rapida da parte dei locali uffici

Posted By Antonio Alivesi on Lug 30, 2018 | 0 comments


Nel rinviare per i contenuti della delega alla nostra Informativa n. 16/2018, come da più parti evidenziato, le modalità oggi previste per la consegna (solo cartacea) della delega agli uffici dell’Agenzia delle entrate presenta notevoli difficoltà e tempi di lavorazione particolarmente lunghi da parte dei locali uffici dell’Agenzia medesima.

In particolare, una volta raccolta la sottoscrizione sulla delega, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, la stessa va consegnata ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate, unitamente ad un documento di riconoscimento del contribuente delegante.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un procuratore speciale (che cura, quindi, anche la presentazione della delega al locale ufficio)secondo quanto previsto dall’articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.

In merito a tale aspetto si rappresenta che la firma del contribuente sulla procura per la consegna dei documenti all’Agenzia (ad oggi non è previsto uno specifico modello) deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dal citato art. 63.

L’art. 63 prevede che l’autentica di firma sulla procura può essere effettuata, oltre che dai professionisti iscritti in albi professionali, anche da altre figure professionali potenzialmente rintracciabili presso le società di servizi.

In particolare, oltre agli iscritti negli albi, l’art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 annovera fra coloro che possono assumere la veste di procuratori ed autenticare, quindi, la firma:

  • gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • coloro che sono in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili (lettera e dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 545 del 1992);
  • coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività (lettera f dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 545 del 1992);
  • coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (lettera i dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 545 del 1992).

Inoltre il legale rappresentante di un CAF ovvero di una società di servizi in convenzione, ai sensi dell’art. 11 del DM 31 maggio 1999, n. 164, con un CAF (può essere anche un CAF dipendenti) può autenticare la firma del contribuente nel caso in cui la procura alla consegna sia rilasciata, rispettivamente, ad un funzionario del CAF stesso ovvero della stessa società di servizi in convenzione con il CAF.

Pertanto, sulla procura alla consegna, dopo la sottoscrizione del delegante va prevista l’autentica della firma apposta utilizzando una formula del tipo: “Riconosco vera ed autentica la firma apposta in mia presenza” specificando, inoltre, il titolo da cui trae origine la possibilità di autenticazione della firma.

Si evidenzia, infine, che potrebbe essere utile autocertificare, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la condizione soggettiva del procuratore che autentica la firma.

ATTENZIONE

Considerato che, ad oggi, la Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate non ha ancora fornito istruzioni in merito alla gestione della consegna delle deleghe agli Uffici locali, è necessario, prima di procedere alla raccolta delle firme, attivare un confronto con il locale ufficio dell’Agenzia in merito alle modalità da seguire.

Inoltre, si informa che la Confederazione è intervenuta nei confronti dell’Agenzia per rappresentare la necessità di prevedere una modalità uniforme di consegna delle deleghe magari inserendo la procura direttamente nel corpo della delega ed una gestione informatizzata delle stesse.

Si consiglia, pertanto, per chi non avesse ancora iniziato a raccogliere le deleghe degli assistiti, diattendere gli sviluppi che dovrebbero arrivare a breve da parte dell’Agenzia delle entrate.

Per coloro invece che hanno già raccolto le firme sulle deleghe di procedere alla consegna onde evitare che indicazioni successive della Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate comportino nuovi adempimenti con la conseguenza di dover nuovamente raccogliere le firme.