Trattamento ordinario di integrazione salariale (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria CIGO) aperto anche all’EDILIZIA

Poiché la sospensione dell’attività lavorativa dovuta al contenimento dell’epidemia può essere ricondotta nella causale degli eventi oggettivamente non evitabili (come, tradizionalmente in edilizia, gli eventi atmosferici), le aziende edili che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) possono ricorrere alle relative misure di integrazione del reddito, ancorché con riferimento alla causale specifica per l’“emergenza COVID-19” e attraverso le modalità e condizioni agevolate stabilite dal decreto-legge n. 18/2020.
Sinteticamente, ecco di seguito le caratteristiche dell’istituto in combinato alle novità introdotte dal DL 17 marzo 2020:

Imprese Imprese artigiane ed industriali dell’edilizia ed affini.

Destinatari Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data
del 23 febbraio 2020. Non vi sono requisiti dimensionali richiesti all’azienda all’accesso alla prestazione, sufficiente l’appartenenza alla categoria produttiva.

Causale e procedura
La sospensione o riduzione oraria avviene con causale “emergenza COVID-19”. IL DL esenta dalla procedura di informazione e consultazione sindacale (ex art. 14 D.lgs. n. 148/2015), restano fermi gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti per via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell’attività lavorativa.

Importo
Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Durata
Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Tale periodo non si computa nella durata di 52 settimane in un biennio mobile della CIGO (art. 12 D.lgs. n. 148/2015), né nella durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 148/2015).

Deroga
Il DL esclude il pagamento della contribuzione addizionale finalizzato alla
compartecipazione all’onere pubblico da parte dell’impresa richiedente la CIGO (ex art. 5 D.lgs. n. 148/2015).

A titolo meramente esemplificativo si riporta QUI il modulo di richiesta messo a disposizione delle imprese dell’edilizia da parte di FILLEA CGIL