Le spese relative al compenso per il servizio reso dal General Contractor al condominio, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state conferite non possono fruire del Superbonus al 110%, in quanto sono agevolabili solo i costi strettamente legati agli interventi eseguiti. Lo ha affermato la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia nella risposta all’interpello n. 904-334/2021, posto dal proprietario di un’unità immobiliare ad uso ufficio, collocata all’interno di un condominio composto da 53 unità con oltre il 50 per cento di unità residenziali, nel quale l’amministratore intende eseguire interventi che possono fruire della detrazione del 110% per la sostituzione di una vecchia caldaia e per l’isolamento termico.
Per l’esecuzione degli interventi condominiali, l’amministratore ha previsto che i lavori siano affidati ad un’impresa che interviene in qualità di General Contractor, ottenendo per i condòmini l’opzione dello sconto in fattura. Al tal proposito, l’Istante precisa che il General Contractor sostiene tutti i costi inerenti, compresi quelli professionali strettamente collegati agli interventi da realizzare (come per la progettazione e la redazione APE), ma anche quelli relativi all’asseverazione e al rilascio del visto di conformità.
Di qui la richiesta dell’Istante all’Agenzia delle Entrate in merito alla detraibilità o meno dei costi professionali per l’organizzazione e il coordinamento di tutte le operazioni proprie del General Contractor.
La DRE, richiamando la circolare n. 24/E/2020, ricorda che il Superbonus spetta anche per talune spese connesse agli interventi che beneficiano dell’agevolazione al 110%, a condizione tuttavia che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. In particolare, si tratta delle spese per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e per le altre spese professionali, pur sempre richieste dalla tipologia dei lavori (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione), nonché degli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio i costi per i ponteggi o per lo smaltimento dei materiali rimossi). Il compenso al General Contractor reso per l’organizzazione e il coordinamento delle attività effettuate nel corso dell’esecuzione dell’intervento, però non può essere oggetto di detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa connesse agli interventi eseguiti e ammissibili al Superbonus 110%.
Sulla questione si attende in ogni caso un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate a livello centrale, stante diversi possibili orientamenti in proposito.