Entra in vigore oggi la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale. E’ quanto prevede il decreto n.152 del 27 settembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 del 20 ottobre 2022), con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.
Così come stabilito all’art. 7, il Regolamento sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 180 giorni dalla data in entrata in vigore del regolamento, in base al quale il MiTE valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità emerse in fase applicativa.
Il decreto contiene i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di “aggregato recuperato”.
Per essere considerati «aggregato recuperato», i materiali devono essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1. Nel dettaglio, per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Non sono ammessi rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo, e qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.
L’aggregato recuperato dovrà rispettare determinati parametri di qualità di cui alla Tabella 2 e sarà utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2, quali ad esempio la realizzazione dei sottofondi stradali o il confezionamento di calcestruzzi.
Il rispetto dei suddetti criteri sarà attestato dal produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto in commento, mediante una Dichiarazione di conformità (DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.
Si segnala, infine, che, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione, effettuata ai sensi dell’art.216 del D.lgs 152/2006, o un’istanza di adeguamento, indicando la quantità massima recuperabile.
Nelle more dell’adeguamento, i materiali già prodotti al 4 novembre 2022 (ovvero all’entrata in vigore del D.M. n.152 del 27.09/2022), nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006.