Pubblichiamo di seguito alcuni quesiti relativi ad alcuni gruppi di attività produttive in ordine ai nuovi obblighi di possesso e verifica del Green Pass, e alcuni quesiti utili per valutazioni più generali.
ALIMENTAZIONE
DOMANDA
Nel caso di attività promiscue – consistenti in vendita di alimenti e bevande per consumo sul posto, servizio bar, vendita di beni alimentari da asporto come pasticceria, vendita di pane e prodotti da forno – in che modalità trova applicazione l’obbligo del green pass previsto a partire dal 1° febbraio?
Con riferimento a tali attività, e in generale all’attività di ristorazione (ad esempio gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio, etc.) l’obbligo di green pass sussiste anche nel caso di solo asporto?
RISPOSTA
In relazione all’impresa esercente l’attività di bar e pasticceria si evidenzia quanto segue:
• per le attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” e di pasticceria (rientranti nella ristorazione) è richiesto il green pass rafforzato per il consumo al tavolo e per il consumo al banco, in entrami i casi sia al chiuso sia all’aperto (art. 1 DL 221721 e art. 5 DL 229/21). Tale obbligo vale anche per il consumo sul posto;
• per il servizio da asporto, attinente sia al bar sia alla pasticceria non è invece previsto l’obbligo di green pass. Infatti, con riferimento alla ristorazione (nella quale rientrano, oltre alle attività citate, anche piadinerie, pizzerie al taglio, gastronomie e gelaterie) è richiesto il green pass rafforzato per il consumo al tavolo e per il consumo al banco, in entrami i casi sia al chiuso sia all’aperto (art. 1 DL 221721 e art. 5 DL 229/21). Nessuna norma richiede, invece, il green pass (né base né rafforzato) per il servizio di asporto;
• la vendita di pane e di prodotti da forno non di propria produzione rientra, invece, nell’ambito delle attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande che sono esentati dall’obbligo del green pass ai sensi dell’allegato del DPCM 21 gennaio (anche in questo caso per il consumo sul posto è necessario il green pass). Anche nel caso di attività artigiana di produzione di pane e prodotti da forno, non si tratta di attività per la quale le legge richiede il green pass, fatta eccezione per il consumo sul posto per cui è sempre richiesto il green pass.
Pertanto, nel caso in cui nello stesso locale sia svolta un’attività promiscua si ritiene che l’impresa debba verificare il green pass “rafforzato” solo ai clienti che intendono consumare i prodotti al banco, al tavolo (al chiuso o all’aperto) o sul posto, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per l’acquisto o l’asporto dei prodotti alimentari.
AUTORIPARAZIONE
DOMANDA
Le attività di autoriparazione (meccatronici, carrozzerie, gommisti, centri di revisione ecc.), a partire dal 1° febbraio, devono richiedere il green pass ai clienti?
RISPOSTA
In merito alla possibilità che – a partire dal 1° febbraio 2022 – sia necessario esibire il green pass per accedere alle attività di autoriparazione si precisa quanto segue.
Il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti – che ne hanno via via esteso l’ambito di applicazione – non hanno inserito l’attività di autoriparazione tra le attività e i servizi per i quali è previsto l’obbligo di green pass.
Si consideri che lo stesso decreto-legge n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini indicati dalla legge e che “ogni diverso o nuovo utilizzo (…) è disposto esclusivamente con legge dello Stato”; pertanto non è possibile estenderne l’applicazione a casi non espressamente indicati dalla legge.
Si evidenzia, inoltre, che l’attività dell’autoriparatore, secondo la classificazione Ateco, non è un’attività commerciale – a cui il DL n. 1/22 ha esteso l’obbligo di green pass a partire dal prossimo 1° febbraio – bensì rientra in quella di “manutenzione e riparazione di autoveicoli” (con codice Ateco principale 45.20.10 “Riparazione meccaniche di autoveicoli”).
Per tali ragioni, si ritiene che i clienti possano accedere alle attività di autoriparazione senza green pass.
Occorre, infine, considerare il caso in cui un’impresa abbia un doppio codice Ateco: quello dell’autoriparazione e quello dell’autoricambi (codice Ateco 45.32.00). In questo caso si ritiene che, in via prudenziale, l’impresa debba verificare il green pass “base” ai clienti che intendono acquistare i prodotti non collegabili alla riparazione, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per la sola riparazione del veicolo.
Una diversa interpretazione, basata sul criterio dell’attività prevalente e volta ad escludere l’obbligo di green pass per le attività che svolgono solo in via secondaria un’attività commerciale, esporrebbe allo stato attuale le imprese al rischio di sanzioni. Al fine di verificare la validità di tale auspicabile soluzione è stata rivolta una richiesta di chiarimento alle autorità competenti. Tali considerazioni solo estendibili anche alle altre attività artigiane di servizi (quali ad esempio calzolai, fotografi, grafici).
Anche con riferimento alle attività artigiane di produzione (quali quelle richiamate dal quesito del settore della meccanica e le sartorie) valgono le considerazioni sopra riportate per cui non si ritiene sussistente l’obbligo di green pass.
CORNICI, SERVIZI DI LOGISTICA
DOMANDA
Nel caso di una impresa che abbia come attività prevalente la produzione di cornici e una attività secondaria Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci deve distinguere il tipo di clientela che accede in negozio?
RISPOSTA
Con riferimento all’attività prevalente di produzione di cornici (codice ATECO 16.29.40) si conferma che non vi sia obbligo di green pass in quanto si tratta di attività artigiana di produzione.
Con riferimento all’attività secondaria di servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci (codice ATECO 52.29.22) si ritiene che anche per essa non sussista l’obbligo del green pass. Infatti, tale attività non può essere annoverata tra i servizi postali (contraddistinti dal codice Ateco 53) per i quali l’art. 9-bis, comma 1-bis lett. b) richiede l’obbligo di green pass. Peraltro, si evidenzia che il servizio postale universale è affidato esclusivamente a Poste Italiane fino al 2026, mentre gli altri servizi postali sono soggetti a specifici titoli abilitativi (licenza o autorizzazione). In conclusione, l’impresa non è tenuta a richiedere il green pass per nessuna delle due attività.
FOTOGRAFIA
DOMANDA
Il fotografo deve richiedere il green pass ai propri clienti? Se sì, in quali casi?
RISPOSTA
In merito al quesito relativo all’attività di fotografo, si segnala che quest’ultima non è ricompresa né nelle “attività commerciali” né nei “servizi alla persona” per le quali il DL n. 1/22 ha introdotto l’obbligo di verifica del green pass “base”.
L’attività di fotografo, infatti, secondo la classificazione Ateco è riconducibile alle attività con codice Ateco 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche” e a quelle con codice Ateco 74.20.20 “Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”.
Pertanto, per i servizi fotografici e i servizi di stampa non è richiesto il controllo del green pass dei clienti.
Qualora, invece, l’impresa svolga anche un’attività commerciale, ad esempio la vendita di materiale per la fotografia (codice Ateco 47.78.20), a coloro che accedono per l’acquisto di tali prodotti, è necessario controllare il green pass (secondo la recente FAQ del Governo anche con modalità “a campione”).
Tale verifica deve essere svolta attraverso l’apposita APP VerificaC19 e a prescindere dal tempo che il cliente passerà nel negozio.
La verifica del green pass è richiesta solo per coloro che accedono all’interno del locale e pertanto al di fuori di esso non è necessaria.
Infine, non può essere contestata dal cliente la verifica del green pass, in quanto è un obbligo previsto dalla legge e peraltro la verifica non comporta alcun trattamento di dati personali (il titolare dell’attività infatti non può registrare i dati di coloro che accedono con il green pass).
SERVIZI ALLA PERSONA – Benessere
DOMANDA
Con riferimento al settore benessere i titolari di centri estetici con spa, sauna, bagno turco, ecc. devono chiedere ai propri clienti l’esibizione del green pass rafforzato per l’accesso a tali servizi (al pari dei centri benessere) oppure è sufficiente il possesso del green pass base?
RISPOSTA
In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta.
L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.
All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro: acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie e tintorie, pompe funebri, servizi di cura degli animali e organizzazione di feste e cerimonie.
Nei “servizi alla persona” rientrano anche altre attività che tuttavia sono state oggetto di specifiche norme relativamente all’obbligo di green pass. Si ricorda, infatti, che per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali è stato introdotto, a partire dal 10 gennaio, l’obbligo di green pass “rafforzato” dal DL n. 221/2021 e dal DL n. 229/21.
Alla luce di tale ricostruzione si ritiene che per valutare quale tipo di green pass sia richiesto per l’accesso alle suddette attività, occorra riferirsi alla tipologia di attività svolta dall’impresa e al codice Ateco posseduto.
Pertanto, i titolari di centri estetici (ovvero gli istituti di bellezza, con codice Ateco 96.02.02) dovranno chiedere l’esibizione del green pass “base” a prescindere dall’eventuale prestazione di servizi come sauna, bagno turco, solarium ecc.
Analogamente in relazione all’attività di massaggio svolta da un’estetista sarà necessario esibire il green pass “base” e non quello “rafforzato”.
Qualora, invece, le attività di massaggio o di sauna o di solarium sopra riportate siano effettuate all’interno di un centro benessere (codice Ateco 96.04.1) dovrà essere richiesto il green pass “rafforzato”.
Le disposizioni in esame, infatti, non collegano l’obbligo di green pass alle singole prestazioni effettuate bensì all’attività economica effettivamente svolta, individuabile sulla base del codice Ateco.
DOMANDA
Gli esercenti dei servizi alla persona sono tenuti a chiedere la certificazione verde anche ai bambini fino ai 12 anni di età?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si riporta la risposta ad una FAQ del Governo pubblicata sul sito dcg.gov.it in base alla quale i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”. Tra tali attività, oltre quelle già previste (ristoranti, musei, parchi divertimento, etc.) rientrano – a partire dal 20 gennaio 2022 – anche i servizi alla persona.
Pertanto, il green pass “base” dovrà essere richiesto alle persone che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.
DOMANDA
In merito ai servizi alla persona, sono tenuti all’obbligo di richiedere il green pass solo i servizi del comparto benessere o anche lavanderie e pompe funebri?
RISPOSTA
In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta.
L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.
All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro:
– Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03)
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice Ateco 96.01) che ricomprende: attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie.
Quindi dal 20 gennaio fino al 31 marzo anche per le attività oggetto del quesito è necessario il green pass “base”.
DOMANDA
A quali sanzioni sono esposti i titolari e i clienti dei servizi alla persona in caso di inosservanza dell’obbligo?
RISPOSTA
In merito al quesito posto sull’estensione del green pass ai “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta.
L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.
All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro: acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie e tintorie, pompe funebri, servizi di cura degli animali e organizzazione di feste e cerimonie.
In caso di inosservanza dell’obbligo in questione le sanzioni previste sono le seguenti:
a. per i clienti: sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 1.000 euro;
b. per i titolari, gestori o responsabili delle attività: sanzione pecuniaria dai 400 ai 1.000 euro. Inoltre, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.
SERVIZI ALLA PERSONA – Pulitintolavanderie
DOMANDA
L’obbligo di verifica green pass base, che coinvolgerà le attività di servizi alla persona a partire dal 20 gennaio p.v., annovera anche le toelettature per animali? La stessa verifica è da applicarsi per l’accesso alle lavanderie?
RISPOSTA
In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta.
L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.
All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro:
– Servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) all’interno dei quali sono ricompresi: servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia; attività dei canili; attività dei dog-sitter; servizi degli accalappiacani
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice ATECO 96.01) che ricomprende: attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie.
DOMANDA
La FAQ appena inserita dal Governo che permette alle imprese di commercio di verificare a campione il green pass base vale anche per le attività commerciali presenti nelle attività artigiane quali pulitintolavanderie, calzolai, sarti, etc.?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito in oggetto si evidenzia quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene che le attività artigiane, sia di servizi (quali ad es. autoriparazione, calzolai, fotografi, grafici), sia di produzione (quali ad es. sartorie, settore della meccanica, produzione di cornici) non siano soggette all’obbligo di green pass. Infatti, il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti – che ne hanno via via esteso l’ambito di applicazione – non hanno inserito tali attività tra quelle per le quali è previsto l’obbligo di green pass.
Si consideri che lo stesso decreto-legge n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini indicati dalla legge e che “ogni diverso o nuovo utilizzo (…) è disposto esclusivamente con legge dello Stato”; pertanto non è possibile estenderne l’applicazione a casi non espressamente indicati dalla legge.
In secondo luogo, si ritiene al momento che per quelle attività artigiane che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale l’obbligo di controllo del green pass valga solo per la vendita di beni riconducibile a quest’ultima.
Fatta questa distinzione, la FAQ in oggetto, con riferimento alle attività commerciali soggette all’obbligo di green pass, apre la strada a una modalità semplificata di controllo ovvero il controllo “a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”. Tale modalità rappresenta certamente una semplificazione per le imprese che in tal modo non dovranno controllare il green pass a tutti i clienti al momento dell’accesso presso i locali dell’azienda.
Tuttavia, poiché tale modalità semplificata di controllo non è espressamente prevista dalla legge con riferimento alle suddette attività, si consiglia, in via prudenziale, di contattare gli organi e le autorità locali deputate al controllo al fine di verificarne l’adesione all’interpretazione riportata dalla FAQ in oggetto.
DOMANDA
Si chiede se l’obbligo per le pulitintolavanderie di richiedere l’esibizione del green pass base ai clienti si estenda anche alle lavanderie self-service?
RISPOSTA
In merito al quesito posto sull’estensione del green pass ai “servizi alla persona” e salvo diversa indicazione che dovesse emergere dall’emanazione dell’annunciato DPCM che dovrà individuare le attività commerciali necessarie per il “soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, si fornisce la seguente risposta.
L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022. All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro, anche le lavanderie self-service (Codice ATECO 96.01.3 come recentemente modificato dall’Istat). Pertanto, anche per le lavanderie self-service scatterà a partire dal 20 gennaio l’obbligo di verificare il possesso del green pass “base” di chi accede ai locali aziendali per usufruire del servizio stesso. L’assenza di personale, che caratterizza tali imprese, attiene esclusivamente alla gestione del servizio e non può essere addotto come giustificazione per il mancato assolvimento del suddetto obbligo. Spetterà all’imprenditore, nella sua autonomia organizzativa, scegliere con quale modalità assolvere a tale obbligo. Oltre alla designazione di un addetto al controllo del green pass, si potrebbe ipotizzare l’adozione di un sistema automatizzato che garantisca comunque l’accesso ai locali solo ai soggetti in possesso di green pass “base”.
In considerazione delle difficoltà applicative rispetto all’obbligo previsto dalla legge per le imprese in oggetto, evidenzieremo tali criticità alle istituzioni competenti.
VERIFICHE GREEN PASS, SANZIONI, VIOLAZIONI, MASCHERINE, ESENZIONI
DOMANDA
Il titolare cinquantenne di un salone di acconciatura, senza lavoratori, non vaccinato in caso di controllo potrebbe incorrere nella chiusura del negozio, oltre alla sanzione prevista?
RISPOSTA
In merito al quesito circa l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività in caso di violazione dell’obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 si chiarisce quanto segue. Il titolare over 50 che presta attività lavorativa presso la propria azienda deve possedere, a decorrere dal 15 febbraio 2022, il green pass rafforzato e la validità della certificazione potrà essere oggetto di controllo da parte degli organi ispettivi.
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 4-quinquies, comma 5, del D.L. n. 44/2021 è vietato l’accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso del green pass, si ritiene applicabile solo la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 stabilita, nel caso di specie, in un importo da 600 a 1500 euro.
L’art. 4-quinquies, comma 6, del D.L. n. 44/2021, infatti, nell’indicare le sanzioni applicabili in caso di accesso sul luogo di lavoro in assenza di green pass non richiama l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 19/2020, norma che prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.
La chiusura dell’attività potrà, invece, essere disposta nel caso in cui l’accesso da parte della clientela avvenga in assenza di green pass.
Ad ogni modo, l’applicazione delle sanzioni in questione è competenza del Prefetto territorialmente competente e pertanto occorrerà attendere l’applicazione concreta che ne darà tale organo.
DOMANDA
Si chiede conferma in merito alle sanzioni previste alla luce della normativa attualmente vigente in materia di Covid-19 per omesso possesso/omessa verifica green pass. Nel dettaglio si chiede se sono corretti gli importi sanzionatori sottoelencati e l’ordine cronologico di applicazione:
1) Dal 20 gennaio (art. 3, DL n. 1 del 7 gennaio 2022) scatterebbe la sanzione per i cittadini che accedono ai servizi alla persona senza green pass base; alla medesima sanzione soggiace l’impresa che ha omesso i controlli (da 400 a 1.000 euro). Alla terza sanzione accertata può essere disposta la sospensione attività da 1 a 10 giorni.
2) Dal 1° febbraio (art. 1, DL n. 1 del 7 gennaio 2022) scatterebbe la sanzione per over 50 inadempiente rispetto all’obbligo vaccinale (100 euro).
3) Dal 15 febbraio (art. 1, DL n. 1 del 7 gennaio 2022) sanzione per i lavoratori non muniti di green pass (da 600 a 1.500 euro).
Le sanzioni soprarichiamate, al verificarsi delle circostanze, possono applicarsi cumulativamente?
RISPOSTA
Si concorda con la ricostruzione effettuata in merito alle sanzioni previste per le violazioni delle norme anti-Covid.
In merito al punto 3), si precisa che la sanzione da 600 a 1500 euro è prevista, a partire dal 15 febbraio, per i lavoratori “over 50” non muniti di green pass “rafforzato”.
Infine, in merito alla possibile applicazione di più sanzioni a un medesimo soggetto, si ritiene che gli obblighi oggetto del quesito (obbligo di vaccino per gli over 50, obbligo per i lavoratori over 50 di accedere al posto di lavoro con green pass “rafforzato” e obbligo di accedere ai servizi alla persona con il green pass “base”) siano obblighi distinti a cui conseguono, in caso di violazione, distinte procedure di accertamento e di erogazione delle sanzioni.
Pertanto, un medesimo soggetto “over 50” non vaccinato (e non esente) potrà subire – al verificarsi delle circostanze sopra descritte – le diverse sanzioni specificatamente previste per le singole fattispecie.
Ad ogni modo, l’applicazione delle sanzioni in questione è competenza delle diverse amministrazioni individuate dalla legge (i Prefetti o, per l’obbligo di vaccino degli “over 50”, il Ministero della Salute) e pertanto occorrerà attendere l’applicazione concreta che ne daranno tali organi.
DOMANDA
I clienti sono tenuti ad accedere ai locali con mascherina FFP2?
RISPOSTA
No, non è previsto alcun obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. Pertanto, il cliente per accedere ai locali dell’impresa dovrà indossare la mascherina potendo però scegliere tra mascherina chirurgica o FFP2. Con riferimento allo specifico uso della mascherina nell’ambito dei servizi alla persona si rimanda al relativo protocollo di settore contenuto nelle Linee guida sulle attività produttive, emanate dalle Regioni, come da ultimo aggiornate e pubblicate con ordinanza del Ministro della Salute del 2 dicembre scorso. Per completezza si riporta, inoltre, di seguito la FAQ pubblicata sul sito del Governo relativa all’uso dei vari tipi di mascherina:
È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due Regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid- 19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
DOMANDA
Il soggetto esente da vaccino è tenuto a fare il tampone per poter accedere al negozio?
RISPOSTA
No, i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione non sono tenuti a effettuare un tampone con esito negativo prima di accedere ai servizi alla persona. L’articolo 3 del DL 52/21 prevede infatti che il comma 1-bis – che ha introdotto l’obbligo di green pass “base” per i servizi alla persona – non si applica “ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”. Per tali soggetti la norma non prevede alcun obbligo di effettuare un tampone. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale per accedere ai servizi alla persona dal 20 gennaio (data dalla quale scatta l’obbligo di green pass “base”) saranno tenuti a esibire tale certificazione che, fino al 31 gennaio 2022, potrà essere anche in forma cartacea.
DOMANDA
Il titolare dell’attività che non ha possibilità di controllare il green pass con un dispositivo elettronico può procedere in altro modo?
RISPOSTA
No, non sono previste modalità alternative al controllo del green pass effettuato tramite l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Al riguardo, il DL 52/21 prevede che le verifiche del green pass (“base” o “rafforzato”) siano effettuate sulla base di quanto previsto nel DPCM 17 giugno 2021 che all’articolo 13 prevede che “La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B…”. Per completezza si riporta di seguito la FAQ pubblicata sul sito del Governo relativa alla verifica del green pass tramite l’app VerificaC19:
Cos’è VerificaC19?
La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri Paesi europei. L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore, Playstore e AppGallery.
Informazioni per gli operatori – App VerificaC19
Per facilitare le operazioni di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’app Verifica C19, sono previsti diversi sistemi automatizzati che rispondono a differenti esigenze. Per sapere di più visita la pagina Sistemi di verifica automatizzati.
DOMANDA
Nei corsi di formazione per gli associati effettuati dalle Associazioni di categoria i discenti devono indossare la mascherina chirurgica o è necessaria la FFP2?
RISPOSTA
L’articolo 4 del D.L. n. 221/2021 non ricomprende i corsi di formazione tra le attività per le quali è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2.
In tal caso, fermo restando l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica, è comunque possibile indossare le mascherine FFP2 quali dispositivi che assicurano una protezione maggiore.
Sul tema è intervenuta anche una FAQ del Governo nella quale si chiarisce che:
“La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due Regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID- 19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo. Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.”
Tenuto conto del richiamo ai protocolli di settore, si rinvia alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 2 dicembre 2021, contenenti una specifica sezione sui corsi di formazione.
DOMANDA
Nel caso in cui il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19 il datore di lavoro è tenuto a verificare la perdurante validità della certificazione stessa. Con quale periodicità deve essere effettuata tale verifica?
RISPOSTA
Sul datore di lavoro incombe l’obbligo di verificare il possesso e la validità del green pass dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro (art. 9-septies, comma 4, D.L. n. 52/2021).
Per espressa previsione di legge, infatti, è prevista una sanzione per l’accesso dei lavoratori che non siano muniti di green pass (art. 9-septies, comma 6) e il mancato controllo da parte del datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (art. 9-septies, comma 8).
Analogo quadro normativo è previsto dall’art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 con specifico riferimento ai lavoratori over 50 che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, potranno accedere al lavoro solo con green pass rafforzato.
Stante la finalità delle norme sopra richiamate, rinvenibile nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione della diffusione del virus, la consegna volontaria del green pass da parte del lavoratore non esime il datore di lavoro dal verificarne la validità.
A tale riguardo, tenuto conto che la verifica del green pass non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione (tampone, vaccino o guarigione), ma soltanto la validità della stessa, e alla luce della “dinamicità” del green pass (validità limitata in caso di tampone e/o revoca a seguito di accertata positività), si ritiene opportuno procedere giornalmente alla verifica o comunque ogniqualvolta il lavoratore sia in servizio.
Ciò consentirebbe al datore di lavoro di avere un comportamento coerente rispetto alla finalità delle norme e avere certezza in merito al possesso del green pass da parte dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
La consegna del green pass potrebbe rendere più agevole il controllo riferito ai lavoratori che non accedono alla sede aziendale, o che vi accedano in maniera non continuativa, o ancora, che siano distaccati o in trasferta, potendo il datore di lavoro verificare giornalmente la perdurante validità del green pass nonostante la prestazione sia resa presso terzi o in un luogo diverso dalla sede aziendale.
DOMANDA
Nel caso di corsi di formazione quali sono le prescrizioni da rispettare in materia di distanziamento, tipologia di dispositivi e tracciamento dei partecipanti?
RISPOSTA
L’articolo 4 del D.L. n. 221/2021 non ricomprende i corsi di formazione tra le attività per le quali è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2. In tale caso, come confermato anche dalla FAQ del Governo, fermo restando l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica, è comunque possibile indossare le mascherine FFP2 quali dispositivi che assicurano una protezione maggiore.
Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione dei corsi di formazione bisogna fare riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali aggiornate al 2 dicembre 2021 che contengono indicazioni per le attività formative “private”.
Tra le diverse indicazioni si segnalano le seguenti:
• mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
• privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppi promiscui;
• gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
• la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti;
• è necessario assicurare l’uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso a una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
DOMANDA
Servirà un green pass rafforzato per recarsi al lavoro? A quali condizioni viene rilasciato il green pass (super ovvero rinforzato) per accedere al luogo di lavoro a far data dal 15 febbraio?
RISPOSTA
Per quanto riguarda l’accesso al lavoro a seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 (D.L. n. 1/2022) sono ravvisabili due regimi:
• i lavoratori che non hanno ancora compiuto 50 anni continueranno ad accedere al lavoro anche con il green pass “base” (ottenuto cioè anche con tampone negativo). Per questi lavoratori si applica, infatti, l’art. 9-septies, comma 1, del D.L. n. 52/2021 in base al quale fino al 31 marzo 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro è consentito con green pass “base”; • il D.L. n. 1/2022 (articolo 1) ha invece esteso fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale ai soggetti over 50 prevedendo, di conseguenza, che tali soggetti dal 15 febbraio al 15 giugno possano accedere al lavoro solo con green pass “rafforzato”.
Il green pass rafforzato si ottiene in tutte le casistiche in cui ci sia stata guarigione o vaccinazione e, in particolare, nei casi previsti dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
c-bis) avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Con riferimento all’ipotesi di green pass da vaccinazione (e quindi rafforzato), il comma 3 dell’articolo 9 espressamente prevede che la certificazione verde Covid-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale: per cui il green pass rafforzato sarà rilasciato subito dopo la prima dose ma avrà validità 15 giorni dopo.
DOMANDA
Si chiede un chiarimento in merito all’utilizzo dei certificati di esenzione vaccinale per l’accesso alle attività per cui è richiesta l’esibizione del green pass (es. servizi alla persona, ristorazione). In particolare, si chiede se sia sufficiente l’esenzione vaccinale per l’accesso alle attività per cui è previsto l’obbligo di green pass base (es. servizi alla persona), ovvero se sia necessario sottoporsi a tampone (che sarà effettuato gratuitamente in virtù dell’esenzione). E per le attività che richiedono l’esibizione del green pass rafforzato (es. bar, ristoranti)?
RISPOSTA
In merito alla richiesta di chiarimento sull’esenzione dei certificati vaccinali per l’accesso ai servizi per cui è richiesto il green pass “base” (ad es. i servizi alla persona) o “rafforzato” (ad es. ristorazione) si evidenzia quanto segue.
I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione non sono tenuti a effettuare un tampone con esito negativo prima di accedere alle attività per cui è previsto l’obbligo di green pass “base” o “rafforzato”.
L’articolo 9-bis, comma 3, del DL 52/21 prevede, infatti, che i commi 1 e 1-bis – che hanno introdotto l’obbligo di green pass “base” – non si applicano “ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”.
La medesima esenzione è richiamata anche dai successivi decreti-legge che hanno introdotto il green pass “rafforzato” per l’accesso alla ristorazione al chiuso (DL n. 221/21, art. 5) e all’aperto (DL 229/21, art. 1).
Pertanto, per i soggetti esonerati dall’obbligo vaccinale, non è previsto alcun obbligo di effettuare un tampone. Tali soggetti, per accedere alle richiamate attività, dovranno esibire la certificazione medica dell’esonero che, fino al 31 gennaio 2022, potrà essere anche in forma cartacea.