Lavoro autonomo occasionale: quando inviare la comunicazione preventiva

Posted By Antonio Alivesi on Gen 28, 2022 | 0 comments


Si ricorda che dal 18 gennaio, i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti ad assolvere l’obbligo di preventiva comunicazione relativa ai lavoratori autonomi occasionali.


L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, modificando il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha infatti stabilito che, a partire dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante le modalità già previste per il lavoro intermittente, ossia SMS o posta elettronica.


Con la nota n. 29 dell’11 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva, introdotto dalla legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco – Lavoro), al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.


In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che il nuovo obbligo di comunicazione:


si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori e che interessa i lavoratori autonomi occasionali come definiti dall’art. 2222 c.c. (ossia coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).


Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
📌 le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
📌 i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
📌 le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
📌 i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.


L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della norma) o che siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).


In merito alle tempistiche per la comunicazione, la nota consente di rimettere in termini tutti quei committenti che, sino alla emanazione delle istruzioni, non hanno potuto effettuare la comunicazione preventiva stante l’assenza di indicazioni al riguardo.
Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.


Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022 per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.


Tuttavia, nelle more dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail agli specifici indirizzi messi a disposizione dei singoli Ispettorati territoriali ed il cui elenco è allegato alla stessa nota n. 29/2022.


La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

📌 dati del committente e del prestatore;

📌 luogo della prestazione;

📌sintetica descrizione dell’attività;

📌data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

📌ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa.
La nota chiarisce, inoltre, che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore e che eventuali errori non sostanziali non si traducono in una omessa comunicazione.


L’Ispettorato ricorda, infine, che in caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

https://anaepa.it/wp-content/uploads/2022/01/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022_INL.pdf