Dal primo novembre entreranno in vigore il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili definito con il Dm n. 143 del 25 giugno scorso, in attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Obiettivo del provvedimento, che attua l’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni (DL 76/2020), è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
Come indicato dall’art. 2 del D.M., la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020 e si applicherà:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70 mila euro.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia possibile attestare la congruità la Cassa competente evidenzierà analiticamente all’impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare entro 15 giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
In caso di mancato raggiungimento della congruità, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera la Cassa rilascerà la regolarità previa giustificazione del direttore lavori. Diversamente in caso di non regolarizzazione verrà comunicato l’esito negativo della congruità con conseguente indicazione dell’impresa in Banca nazionale delle imprese irregolari BNI.
La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili CNCE, incaricata dalle Parti individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse, ha messo a punto la piattaforma CNCE EdilConnect, che è in grado di garantire che ogni impresa iscritta a una Cassa Edile/Edilcassa adotti le modalità di inserimento dei cantieri, oggetto della congruità, previste in tutti i territori, informando l’impresa e guidandola a seguire le procedure previste per ogni territorio, al fine di poter addivenire al calcolo della congruità con riferimento al cantiere.
In merito all’entrata in vigore del sistema di verifica della congruità, il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini ha commentato: “Lo spirito e le finalità del provvedimento ministeriale sono da noi condivisi e declinano quanto auspicato con le altre parti sociali e datoriali dell’edilizia nell’accordo collettivo sul tema, sottoscritto il 10 settembre 2020. Pur consapevoli che le disposizioni normative richiederanno alle imprese, che operano in regolarità e correttezza, ulteriori adempimenti burocratici a far data dal 1° novembre prossimo, l’auspicio è che il Durc di congruità faccia emergere e contrasti quella parte minoritaria di aziende che, eludendo la dichiarazione delle ore effettivamente lavorate, di fatto operano concorrenza sleale a danno di quelle virtuose”.