La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), con comunicazione n. 823 dell’8 febbraio 2023 ha diffuso nuove ulteriori Faq in tema di congruità della manodopera in edilizia, di cui al DM n. 143/2021, e prime indicazioni operative sulla procedura di alert, introdotta con l’accordo delle Parti Sociali del 7 dicembre 2022.
Come è noto, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati (quest’ultimo per un’opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro), entrerà in vigore una specifica procedura informativa che prevede l’invio di un “alert” all’impresa affidataria (e al committente nel caso di appalti pubblici), al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa in materia di congruità.
A seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL), anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, alla Cassa competente, sarà inviata una pec all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che, ai sensi del DM n. 143/2021, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.
Tra le nuove faq predisposte dalla CNCE, si evidenziano, in particolare, la n. 8, con la quale viene identificato il costo convenzionale differenziato tra lavoratore autonomo e titolare di impresa e la n. 9 che, in sostituzione della FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022, chiarisce l’ambito dell’applicazione della congruità escludendo l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.