Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani, 6 novembre, e rimarrà in vigore fino al prossimo 3 dicembre.
Per quanto riguarda gli aspetti generali:
– è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);
– dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio e per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 3);
– è confermata la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, per tutta la giornata o in determinate fasce d’orario, dove si può creare assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 1, comma 4);
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano rispettate le distanze (art. 1, comma 9, lett. i);
– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (art. 1, comma 9, lett. n);
– è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 9, lett. o);
– le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 9, lett. o);
– è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 9, lett. n).
Tra le limitazioni a specifiche attività d’impresa:
– ATTIVITA’ di RISTORAZIONE (art. 1, lett. gg) (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, etc.):
o sono consentite dalle 5.00 alle 18.00;
o sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
o il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; o dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi aperti al pubblico; o è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; o è consentita fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; o è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. hh).
È confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 5).
In materia si confermano i poteri delle Regioni e della Conferenza delle Regioni di adottare ulteriori protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il contagio, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico, riportati nell’Allegato 10 del DPCM.
Per quello che riguarda le altre attività:
– le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure per gli esercizi commerciali; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole);
– le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste) (art. 1, comma 9, lett. ii) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Detti protocolli dovranno essere adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato 10;
- – sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, comma 9, lett. f) fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- – restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (art. 1, comma 9, lett. m) nonché alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso (art. 1, comma 9, lett. n);
- – le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 9, lett. pp) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio e in linea con i criteri di cui all’allegato 10. Sono esplicitati i contenuti che dovranno avere le linee guida delle Regioni.
Per quanto riguarda le attività professionali (art. 1, comma 9, lett. nn) il DPCM raccomanda che:
- – siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- – siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- – siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- – siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Si segnala, inoltre, che il DPCM – pur confermando la possibilità per le autoscuole di svolgere i corsi e le prove teoriche e pratiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e i corsi sui tachigrafi – stabilisce che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, il Ministro dei Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, possa disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida e la proroga dei termini in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove (art. 1, comma 9, lett. s).
L’art. 2 introduce ulteriori misure di restrizione su alcune aree del territorio nazionale (la Sardegna è esclusa dall’applicazione delle norme più restrittive nazionali stabilite nel Decreto) caratterizzate da un livello di rischio alto, “scenario di tipo 3” individuate con ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia per un periodo minimo di 15 giorni. In queste Regioni (nelle quali può essere prevista esclusione per specifiche parti del territorio regionale):
- – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
- – è vietato ogni spostamento con mezzi pubblici e privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tal Comune;
- – sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22.00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto e la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Queste misure, in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre si applicano alle Regioni Puglia e Sicilia.
L’art. 3 introduce ulteriori misure di restrizione su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto, “scenario di tipo 4” individuate con ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia per un periodo minimo di 15 giorni. In queste Regioni (nelle quali può essere prevista esclusione per specifiche parti del territorio regionale):
- – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei territori medesimi salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
- – sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per:
le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari); prodotti surgelati; non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); carburante per autotrazione in esercizi specializzati; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle); articoli igienico-sanitari; macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; librerie; edicole; cartolerie e forniture per ufficio; confezioni e calzature per bambini e neonati; biancheria personale; articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; giochi e giocattoli in esercizi specializzati; farmacie e parafarmacie; articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; articoli funerari e cimiteriali; commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati; di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; commercio effettuato per mezzo di distributori automatici – v. allegato 23) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- – sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22.00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto e la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- – sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, ad eccezione di: lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (v. allegato 24);
- – i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Queste misure, in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre si applicano alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Tutte le altre Regioni – fino al 3 dicembre a meno di ulteriori ordinanze del Ministro della Salute – sono considerate in area gialla e hanno limitazioni, seppur ridotte. |
Clicca QUI per prendere visione del testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale completo di allegati. A tale proposito, si evidenziano in particolare:
- – l’Allegato 9 recante linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 contenenti le schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività (per quanto di maggiore interesse: ristorazione, attività ricettive; servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori); commercio al dettaglio e commercio al dettaglio su aree pubbliche; manutenzione del verde; noleggio veicoli ed altre attrezzature; formazione professionale);
- – l’Allegato 10 recante criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
- – l’Allegato 11 recante misure per gli esercizi commerciali;
- – gli Allegati 12, 13 e 14 relativi ai protocolli, generico e per singoli settori, condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
- – l’Allegato 23 relativo agli esercizi di commercio al dettaglio che possono proseguire l’attività;
- – l’Allegato 24 relativo alle attività di servizi alla persona consentite.
Infine, per quanto riguarda gli spostamenti, tra una Regione e l’altra o tra Comuni a seconda della zona di appartenenza della propria Regione, tra le 22.00 e le 5.00 è necessario avere un’autocertificazione nella quale, tuttavia, non si deve indicare il nominativo della persona da cui si va per rispetto della privacy.
Nella conferenza stampa di ieri sera il Presidente del Consiglio ha preannunciato un nuovo decreto-legge, con disponibilità finanziaria di 1,5-2 mld. di euro per mitigare gli effetti negativi sul tessuto produttivo.
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