Semplificazioni per il Superbonus, demolizioni e ricostruzioni nei centri storici, proroga di 5 anni per le deroghe al Codice degli appalti, nessun limite per il subappalto. Queste, in sintesi, le principali novità di interesse per il settore dell’edilizia contenute nella bozza del nuovo Dl Semplificazioni ancora oggetto di confronto, il cui obiettivo è quello di accelerare gli investimenti del Recovery Plan.
Ma non solo. Sull’attuale limite del 40% al subappalto, nonostante le pronunce della Corte di Giustizia UE del 2019 – che hanno affermato in più occasioni l’incompatibilità di tale disposizione interna con i principi comunitari – e la lettera di messa in mora UE, si continuano a registrare orientamenti contrastanti della giurisprudenza italiana e il Dl Semplificazioni potrebbe fornire una soluzione normativa definitiva allineandosi con le disposizioni UE. Tuttavia, nell’ultima stesura bozza di decreto viene previsto genericamente che il contratto non possa essere ceduto e non possa essere “affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l’integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti.”
Saranno le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, ad indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire, in tutto o in parte, a cura dell’aggiudicatario “in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto” e “dell’esigenza di assicurare un adeguato controllo delle attività di cantiere ed una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero dello svolgimento di una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”.
Inoltre, sarebbe abrogato il limite del 30% dell’importo per il sub affidamento di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (comma 5 art. 106 del Codice dei Contratti).
Sempre in materia di appalti pubblici, le deroghe al Codice previste dal Dl 76/2020, si legge nella bozza, saranno prorogate fino al 2026, con la novità che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori per i contratti di importo compreso tra i 150.000 euro e un milione di euro mediante procedura negoziata senza bando; per le opere dal valore pari o superiore a un milione con la consultazione invece di almeno dieci operatori.
Altre novità riguardano misure per semplificare l’accesso al Superbonus, che nonostante la super aliquota del 110%, stenta ancora ad essere sfruttato a pieno da contribuenti e imprese: all’art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio vengono soppresse le parole “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno”, in questo modo verrebbe eliminato per gli edifici unifamiliari il vincolo dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale e sarebbe facilitata la sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari. Potranno poi accedere all’ecobonus 110% anche gli immobili privi di impianto termico fisso, in quanto basterà qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Nella bozza di decreto è contenuta anche una misura di ampliamento della categoria dei beneficiari del Superbonus, che potrebbe essere anche esteso per interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) realizzati da società. Ma la principale modifica per la detrazione del 110% è in materia di asseverazioni con la sostituzione integrale del comma 13-ter dell’art. 119 del Dl Rilancio: gli interventi agevolati, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in cui sono attestati gli estremi del titolo abilitativo o che la costruzione è stata completata in data antecedente al settembre 1967».
Non sarà dunque richiesta l’attestazione dello stato legittimo (di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), che attualmente, nel caso di interventi sulle parti comuni che beneficiano del Superbonus, deve essere asseverato con riferimento alle parti comuni dell’edificio interessato dagli interventi.
Per questi lavori il beneficio fiscale può decadere esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Infine, il nuovo decreto Semplificazioni, modificando l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consentirebbe interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell’altezza massima dell’edificio demolito senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, «nell’ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati»; mentre adesso questo tipo di interventi sono ammessi “esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”.