E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 25/L alla G. U. del 18 luglio scorso la legge di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto DL Rilancio, che contiene alcune disposizioni riguardanti il settore alimentare.
All’art. 133 del testo del DL coordinato con la legge di conversione si dispone che l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, altrimenti definite edulcorate, ovvero i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, sostanze di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume, decorre dal 1° gennaio 2021.
Ricordiamo che l’imposta è a carico dei seguenti soggetti:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) l’acquirente, all’atto del ricevimento di bevande edulcorate provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) l’importatore per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
E’ previsto all’art. 181 per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 287/1991, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) in possesso di autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico, l’esonero per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 del pagamento della relativa tassa e del canone.
Nello stesso periodo è possibile presentare per via telematica all’Ente locale domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o per ampliamento delle superfici concesse allegando la planimetria.
Sempre fino al 31 ottobre 2020 i soggetti di cui sopra possono utilizzare per la loro attività su spazi aperti d’interesse culturale e paesaggistico (strade, vie, piazze, etc.), strutture amovibili quali pedane, tavolini, sedute etc., senza la relativa preventiva autorizzazione e senza vincoli temporali.
Anche le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di concessioni o autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico sono esonerati per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020 dal versamento della relativa tassa o del relativo canone; per cui hanno diritto al rimborso dal Comune degli importi già pagati.
Per le imprese di cui sopra in possesso della concessione di posteggio in scadenza entro la fine dell’anno il titolo, se non già riassegnato, viene prorogato per dodici anni secondo linee guida del MISE e modalità indicate dalle regioni, fermo restando la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al titolare dell’impresa ed in mancanza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
Per le imprese in possesso sempre dei suddetti requisiti non rientranti nei procedimenti di selezione o che non hanno visto riconfermata l’assegnazione della concessione, dietro disposizione della regione possono richiedere al Comune, derogando da altri criteri e prioritariamente, l’assegnazione di concessioni per posteggi liberi o istituiti ex novo.
Secondo l’art. 182 in considerazione dei riflessi negativi sull’attività delle imprese dei settori commerciali, della ristorazione e della ricettività determinati, nelle aree di alta densità turistica, dalla notevole riduzione dei flussi turistici a causa del COVID 19, per permettere a tali attività di poter essere sostenute, l’ISTAT con apposite misure può operare una riclassificazione dei codici ATECO relativi alle predette attività che metta in evidenza il nesso turistico territoriale.
Per individuare le aree sopra indicate, si farà riferimento alla classificazione delle aree territoriali omogenee per l’applicazione degli studi di settore delle attività turistico-alberghiere, agli indicatori di densità turistica elaborati dall’Osservatorio sul turismo e dalla individuazione da parte dei comuni delle aree di maggiore densità turistica o vicine a siti d’interesse artistico, culturale, religioso, storico e archeologico nonché ai siti UNESCO o all’interno delle città d’arte.
Infine all’art. 222 viene stabilito, al fine di una maggiore integrazione delle filiere agroalimentari rendendole più sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, che le imprese agricole ed agroalimentari possono ottenere un contributo a fondo perduto, con un valore massimo di € 100.000, dell’80% delle spese relative a progetti di sviluppo dei processi produttivi innovativi e di tracciabilità dei prodotti utilizzando tecnologie blockchain, entro i limiti indicati dalle norme europee
riguardanti gli aiuti de minimis.
I criteri, le modalità e le procedure relative all’erogazione dei contributi saranno fissati da un decreto emanato dal MIPAAF di concerto con il MEF.