Si comunica che il Governo ha varato delle “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”(art. 15 DL n. 18 del 17 marzo 2020) con la quali è stato disposto che fino al termine dello stato di emergenza è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Comunichiamo dunque alle imprese associate che, qualora siano interessate ad intraprendere la produzione dei dispositivi in oggetto avvalendosi della deroga prevista nelle disposizioni citate, devono dare
comunicazione all’Assessorato della Sanità ai seguenti indirizzi:
Via pec: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
Via mail: san.urp@regione.sardegna.it; sanita@regione.sardegna.it; san.dgsan3@regione.sardegna.it
Gli Uffici dell’Assessorato della Sanità sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e integrazioni anche in relazione alle interlocuzioni in atto con la protezione civile regionale, il Ministero della Salute e l’Istituto
superiore della Sanità, ai numeri 070 606 5990 e 070 606 7041.
L’art. 15 del menzionato decreto prevede che:
− “I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità,
attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto
superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti”.
− “I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di
protezione individuale alle norme vigenti”.
− “Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore
ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.