Diamo conto, di seguito, del contenuto di un decreto, vecchio di qualche mese, la cui importanza per le transazioni commerciali tra fornitori di beni agricoli e alimentari e la rete di distribuzione possiamo definire rivoluzionaria, per l’attenzione che presta alla tutela della posizione del contraente debole che, soprattutto nei casi in cui una delle parti è data dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), è sempre il fornitore.
Con Decreto legislativo n. 198/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 30 novembre 2021, è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.
Il decreto ha ad oggetto il contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.
La nuova disciplina, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introduce un regime di norme imperative che prevalgono su eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.
Tra le previsioni inderogabili vi è quella per la quale i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.
La durata minima dei contratti è fissata in dodici mesi, ad eccezione dei casi in cui una durata minore sia giustificata, anche dalla stagionalità dei prodotti, e sia concordata dalle parti contraenti o risulti da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in almeno cinque camere di commercio, anche attraverso articolazioni territoriali e di categoria.
Al di fuori delle deroghe ammesse, la durata inferiore a quella minima si considera comunque pari a dodici mesi. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’acquirente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio.
Tra le pratiche commerciali vietate vi sono:
• il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine;
• l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
• la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
• l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
• l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti;
• le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti.
Altre pratiche commerciali vietate, salvo che siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci, riguardano le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore.
Infine, sono vietate le pratiche relative a:
• acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
• imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
• mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
• imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
• esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
• inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
• imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.
E’ permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi tra le parti in forma scritta, senza la possibilità di imporre contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita di tali prodotti venduti sottocosto.
Per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative ai principi ed agli elementi essenziali dei contratti di cessione nonché delle pratiche commerciali sleali ed alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative è deputato l’Istituto per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF – del MiPAAF che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato.
Tra questi ultimi, oltre ai contraenti che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, risultano anche le organizzazioni di rappresentanza a cui appartengono gli stessi contraenti, dietro specifica loro richiesta.
L’ICQRF dietro esplicita richiesta s’impegna sia a tutelare l’identità del denunciante o di chi si ritiene essere stato leso da una pratica commerciale vietata, sia le informazioni che se divulgate potrebbero ledere gli interessi del denunciante o del soggetto leso.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia anche nel caso in cui falliscano procedure di mediazione o di risoluzione delle controversie, attivate dalle parti contraenti del contratto di cessione.
L’ICQRF pubblica sul sito del MIPAAF i provvedimenti sanzionatori inflitti nonché una relazione annuale sull’attività svolta illustrando per ogni indagine l’esito e la decisione presa, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui sopra.
Sono mantenute all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCOM – le competenze e le funzioni per avviare, d’ufficio o dietro segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, l’accertamento e la repressione delle pratiche commerciali scorrette, di cui alla legge 206/2005 relativa al Codice di consumo.
Il decreto contiene anche la disciplina sanzionatoria, particolarmente severa: basti pensare che la pena per alcune violazioni può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro; la misura della sanzione è diversamente determinata, in base alla violazione, con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al beneficio ricevuto da chi ha commesso la violazione o all’entità del danno provocato all’altro contraente.
Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per
reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni.
All’art. 10 del Decreto sono elencate dettagliatamente l’entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie previste per le specifiche violazioni delle varie disposizioni normative. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 si fa riferimento al capo I (Sanzioni amministrative) della legge 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, ad eccezione del relativo art. 16 che prevede il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, disposizione quindi non applicabile nel caso in ispecie.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, ovvero il 16 giugno 2022.