In attesa dell’approvazione da parte della Conferenza Unificata il prossimo 4 agosto del modulo semplificato e standardizzato per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività, c.d. “CILA-Superbonus”, da utilizzare per il Superbonus 110%, l’ANCI ha predisposto un quaderno operativo con istruzione tecniche, linee guida, note e modulistica.
Dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto c.d. Semplificazioni e Governance, l’ANCI fornisce lo schema di CILA che è stato oggetto di Accordo nella Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 e che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’articolo 33 del DL n. 77/2021, approvato definitivamente il 28 luglio scorso, tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale. Allo stesso tempo lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.
Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera (ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018), il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale.
Qualora la realizzazione degli interventi del Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto 14 agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.
Per gli interventi già in itinere finalizzati al Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.
Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta alla conclusione dei lavori, precisa l’ANCI, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.