Buste e sacchetti di plastica: risposte a quesiti

Come noto, dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore una serie di disposizioni volte a ridurre l’utilizzo delle borse di plastica in materiale ultraleggero e a vietare la commercializzazione in generale delle borse di plastica (leggere e non).
Tali disposizioni, in recepimento della Direttiva comunitaria n. 720 del 2015, sono s state inserite nel Codice dell’Ambiente (di seguito, TUAMB) agli art. 226-bis e ter, dalla legge di conversione n. 123/17 del DL n. 91/17 che rispettivamente disciplinano: i
divieti di commercializzazione delle borse di plastica e la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.

In particolare, in questo articolo commentiamo le disposizioni introdotte dall’art. 9-bis del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.
Sulla base della direttiva 2015/720/UE, che stabilisce principi di politica ambientale per contenere la dispersione di plastiche, il Legislatore nazionale ha emanato norme comportanti una serie di novità che vanno ad incidere sulle prassi commerciali di molte categorie produttive. In particolare il legislatore ha previsto un articolato regime costituito da:

  • una disciplina che conferma un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente la prezzatura, ampiamente osservato volontariamente dagli operatori già dal 2012;
  • un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica cosiddette “ultraleggere” che si basano sull’abbandono delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede la prezzatura anche per detta tipologia di buste.

Nel dettaglio, l’art. 9-bis, comma 1, del già citato D.L 91/2017 introduce i nuovi artt. 226-bis e 226-ter al TUAMB prevedendo rispettivamente:

  • 226-bis: divieto di commercializzazione delle borse di plastica se non quelle dalle provate caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità. Inoltre tali borse non possono essere gratuite ma vanno prezzate in modo evidente al consumatore attraverso apposizione del prezzo in fattura o scontrino.
  • 226-ter: relativamente alle buste in materiale ultraleggero si attivano disposizioni per garantire caratteristiche di performance ambientale, una procedura di riduzione graduale e scadenzata nel tempo (comma 2) nonché (comma 5) il divieto di distribuzione a titolo gratuito con evidenziazione del prezzo.

L’art. 9-bis già citato individua anche specifiche sanzioni per i contravventori riscontrabili nel nuovo art. 261 TUAMB. Per completezza, oltre alle norme di legge, vanno ricordate, come fonti secondarie del diritto anche le recenti pronunce ministeriali
(in particolare le circolari interpretative del Direttore M. Grillo, Min. Ambiente del 4/12/2017 e del MISE, circ. 1537605 del 7/12/2017, allegate alla presente).

Tali novità legislative, come detto, provocano una serie di cambiamenti nelle prassi commerciali e nel comportamento dei consumatori e pongono altresì una serie di dubbi interpretativi con conseguente necessità di approfondire nel dettaglio gli impatti
specifici nei confronti di tutti gli operatori, così come di specifiche categorie. Alla Confederazione infatti è pervenuta una nutrita serie di quesiti generali e particolari cui si è cercato di rispondere in maniera più esaustiva possibile. A questo fine, raccolte
le prime ed urgenti domande in materia, si è chiesto un confronto con i funzionari ministeriali competenti che hanno studiato e preparato il corpo delle norme.

Tale confronto ha prodotto il materiale riportato di seguito nel quale sinteticamente elenchiamo, a fronte di alcuni quesiti, le prime risposte verbali utili come orientamento di massima, ferma restando la necessità di conferme scritte ed ulteriori approfondimenti tecnici, soprattutto ove si verificassero difformità di pareri o di orientamenti tra i Ministeri coinvolti.

 

QUESITI

Di seguito le domande poste e le relative risposte.

D.1 I sacchetti “vecchi” già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti?
R1. I sacchetti vecchi – se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte – non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1°/1/2018.

D2. Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo?
R2. Non c’è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.

D3. I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri?
R3. Sì; questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta – come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno
come i biscotti già confezionati – non è soggetto alla prezzatura obbligatoria.

D4. Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per avvolgere e trasportare i capi puliti devono avere le caratteristiche dei sacchetti per l’asporto?
R4. No, anche in questo caso la normativa da applicare è diversa. Essi sono imballaggi (al pari degli appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) e rispondono alla normativa ed alla contribuzione prevista per Conai.

D5. In base alla normativa vi è l’obbligo di inserire nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un qualsiasi prodotto qualora sia fornito anche lo shopper in plastica?
R5. Sì. Se all’esercente viene richiesta una busta da asporto egli ha l’obbligo di fornirla con le caratteristiche prestazionali menzionate negli articoli citati, a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita.

D6. Come adempiono alla norma i calzolai, che non hanno l’obbligo di emettere scontrino?
R6. Ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche conformi) i calzolai adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo oneroso) che, tuttavia, non
trascrivono su scontrino dal quale sono esentati.

D7. Le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli lavorati o dalle ferramenta per avvolgere minuterie metalliche sono soggette alla normativa?
R7. Fermo restando il doveroso approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e considerando l’uso di materiale alternativo compatibile quali le bustine di carta, sembra che le piccole bustine (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica) possano non rientrare nel campo di applicazione della norma.

D.8. Le borse di plastica possono essere vendute sottocosto?
R.8. Sì. Tale possibilità è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare MISE del 7/12/2017 0537605. Tuttavia a tale Ministero rimane la competenza per regolare compiutamente gli aspetti economico-commerciali qui sollevati.

D.9. Il cliente può utilizzare una propria borsa di plastica?
R9. In base alla legge non vi sono elementi ostativi a riguardo. Vi è una eventuale restrizione a proposito che riguarda le buste ultraleggere in quanto – per ragioni sanitarie – devono essere “monouso” ossia non vanno riutilizzate.