E‘ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020 il DM 27 ottobre del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali contenente Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il bonus ristorazione è un contributo a fondo perduto, a valere su una dotazione di apposito fondo di 600 milioni di euro, per una cifra compresa tra i 1000 e i 10.000 euro netti, che verrà erogato alle imprese della ristorazione sotto forma di rimborso per l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani, vini inclusi.
I richiedenti dovranno dimostrare, presentando i relativi documenti fiscali, l’acquisto dopo il 14 agosto di almeno tre prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse: nello specifico, saranno ammessi al rimborso prodotti provenienti da vendita diretta e quelli da filiera integralmente italiana (dalla materia prima al prodotto finito).
Il principale dei tre prodotti non potrà superare il 50% della spesa totale a fronte della quale si richiede rimborso. Godranno di preferenzialità le richieste riguardanti prodotti DOP e IGP ed i prodotti ad alto rischio di spreco, elencati all’allegato 1 di cui al decreto in oggetto (per visionare il Decreto CLICCA QUI).
Sono potenziali fruitori del bonus ristoranti le aziende registrate con i seguenti codici ATECO:
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Oltre all’appartenenza alle categorie commerciali sopra indicate un’azienda potrà essere considerata idonea all’erogazione del bonus a fronte dell’acquisto di almeno tre diversi prodotti agroalimentari da filiera italiana ammessi, ed inoltre se avrà subito, nel quadrimestre Marzo/Giugno 2020, un calo del fatturato e dei corrispettivi medi di almeno un terzo rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 possono avere accesso al fondo anche se non hanno subito il calo di fatturato. |
Per l’accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo definiti dal decreto, il richiedente è tenuto a registrarsi entro il 28 novembre all’interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato Poste Italiane, denominata “portale della ristorazione”, oppure a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno (€30,00), effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il ristoratore, dal proprio canto, deve presentare i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Per il dettaglio della procedura di richiesta del contributo si rinvia all’art. 5 del decreto in oggetto. |
Successivamente, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato al momento dell’accettazione della domanda provvede all’emissione del bonifico verso il ristoratore pari al 90% del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro quindici giorni dall’anticipo ottenuto, della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. |
Il bonus in commento è anche soggetto a verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalità di cui all’art. 8 del decreto in oggetto, comunicando – ai fini dell’eventuale recupero – gli esiti di tale verifica all’ufficio che ha erogato i contributi. Salvo che il fatto costituisca reato, l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del |
All’irrogazione della sanzione provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati conmodello F24, senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni, rispettivamente dalla data: |
• di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo;
• dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. |
In caso di mancato pagamento si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.
Infine, in caso di cessazione dell’attività d’impresa successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.
L’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.