Alla fine è arrivata la tanto attesa regolamentazione dei nuovi voucher per le prestazioni occasionali rese da lavoratori ad imprese o famiglie. Dal 10 luglio è attiva la piattaforma che permette alle aziende con al max. 5 dipendenti a tempo indeterminato di utilizzare il “contratto di prestazioni occasionali” (o PrestO), e ai privati il “libretto famiglia”.
La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diversi forme contrattuali:
- il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) per i datori di lavoro, che possono essere: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni.
- il Libretto Famiglia per le persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione.
In entrambi i casi sono previsti:
- la registrazione del datore di lavoro (utilizzatore) e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, che può essere effettuata anche tramite il contact center dell’Istituto;
- versamento, da parte del datore di lavoro, della somma comprensiva del pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori, attraverso il mod. F24;
- inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale (almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione);
- pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, il voucher ha un valore di 9 € netti all’ora per la remunerazione del prestatore, mentre l’utilizzatore deve pagare anche 2,97 € all’ora per gli oneri previdenziali dovuti all’Inps e 0,32 € all’ora per l’assicurazione sugli infortuni dovuti all’Inail. Sull’intero importo si paga inoltre una percentuale dell’1% per il pagamento degli oneri per la gestione dell’operazione.
L’utilizzo della nuova procedura ha i seguenti limiti economici di utilizzo:
– 5.000 euro netti per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (ciascun lavoratore nel corso dell’anno non potrà cumulare più di 5.000 € di compensi netti attraverso questa modalità di prestazione);
– 5.000 euro netti per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (nel corso dell’anno ciascun datore di lavoro non potrà servirsi di collaboratori retribuiti con questa modalità per una somma di compensi netti superiore ai 5.000 €);
– 2.500 euro netti per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. A questo proposito, è importante ricordare che la normativa prevede che una volta superato il limite di utilizzo pari a 2.500 € nell’anno, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Ulteriori importanti precisazioni:
La prestazione giornaliera non può avere durata inferiore a quattro ore. In caso di prestazione di durata inferiore, il compenso dovuto al prestatore sarà comunque pari a quello spettante per una prestazione di quattro ore (minimo 36 € netti).
Non possono ricorrere al Contratto di prestazione occasionale le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Per ulteriori approfondimenti è possibile rivolgersi al servizio lavoro e paghe, responsabile dott. Pietro Carta, tel 070554121