TRASPORTI – Anno 2021: limiti alla circolazione per mezzi pesanti. Il Decreto del Ministero dei Trasporti

Posted By Daniela Montalbano on Gen 8, 2021 | 0 comments


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 21 dicembre 2020 prot. n. 585, in corso di pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale, ha diramato il calendario per il 2021 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati dei veicoli trasporto merci aventi peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate e dei veicoli adibiti al trasporto di materie ed oggetti esplosivi.
Queste le principali novità riportate nella circolare del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2020:

  • articolo 6, comma 7, tra le agevolazioni per il trasporto intermodale è ora inclusa la previsione che il divieto non si applica altresì per i veicoli impegnati per i trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali purché muniti di documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco;
  • articolo 7, comma 3, nell’elenco delle categorie di veicoli esentati dal divieto sono compresi tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione (lett. d);
  • articolo 7, comma 4, nell’elenco delle categorie di veicoli per i quali non trova applicazione il divieto di circolazione sono stati aggiunti i seguenti casi particolari:
    – veicoli che, a causa di urgenti e compravate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa;
    – veicoli che compiono il percorso per il rientro alla residenza o domicilio del conducente purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 chilometri da tale sede al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
  • articolo 8, comma 1, nell’elenco delle tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto sono stati aggiunti prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza Coronavirus (COVID-19) tra i quali: dispositivi di protezione individuali, prodotti per la prevenzione ed il trattamento e prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento.
  • articolo 13, comma 1, è stato espressamente previsto che, tenuto conto degli effetti dell’emergenza sanitaria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre con proprio decreto la sospensione temporanea delle disposizioni del provvedimento in oggetto così come è avvenuto finora da marzo a giugno e nei mesi di novembre e dicembre 2020.

I giorni nei quali è vietata la circolazione:

  • Tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Tutte le domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00
  • Venerdì 01 Gennaio dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Mercoledì 06 Gennaio dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Venerdì 02 Aprile dalle ore 14.00 alle ore 22.00
  • Sabato 03 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 16.00
  • Lunedì 05 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Martedì 06 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 14.00
  • Sabato 01 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Mercoledì 02 Giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00
  • Sabato 03 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Sabato 10 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Sabato 17 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Venerdì 23 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 22.00
  • Sabato 24 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Venerdì 30 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 22.00
  • Sabato 31 Luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Venerdì 06 Agosto dalle ore 16.00 alle ore 22.00
  • Sabato 07 Agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00
  • Venerdì 13 Agosto dalle ore 16.00 alle ore 22.00
  • Sabato 14 Agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00
  • Sabato 21 Agosto dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Sabato 28 Agosto dalle ore 08.00 alle ore 16.00
  • Lunedì 01 Novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Mercoledì 08 Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00
  • Sabato 25 Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00

SANZIONI
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di limitazione alla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00 a euro 1.734,00 (tali importi potrebbero subire, a partire dal 01 gennaio 2021, una modifica a seguito del consueto adeguamento biennale delle sanzioni previsto dalla normativa). Dalla violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo (art. 6, comma 12 del Nuovo Codice della Strada).
Nel caso di tali violazioni l’agente accertatore intima al conducente (con il verbale di contestazione) di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; l’agente deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se tali disposizioni non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da due a sei mesi (art. 6, comma 15 del Nuovo Codice della Strada).

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