SPLIT PAYMENT – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DOPO LA MANOVRA DELL’APRILE 2017

Posted By Antonio Alivesi on Nov 23, 2017 | 0 comments


Nel documento di prassi, l’Agenzia riepiloga le novità normative, con particolare riferimento al nuovo ambito soggettivo delineatosi dopo il 1° luglio 2017. Nessuna sanzione in caso di irregolarità compiute fino al 7 novembre u.s., semprechè l’IVA sia stata versata

La circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 fornisce un quadro sistematico delle regole di applicazione della scissione dei pagamenti, dopo l’ampliamento dell’ambito soggettivo, in vigore dal 1° luglio 2017. Confermati alcuni chiarimenti già contenuti nella precedente circolare n. 15/E/2015, in merito all’ambito oggettivo.

I principali chiarimenti che emergono dal nuovo documento di prassi, sono sostanzialmente, i seguenti.

AMBITO SOGGETTIVO: dal 1° luglio 2017, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (P.A.) e delle Società (controllate dalle P.A. e quotate nella Borsa italiana). Tale platea di soggetti è puntualmente individuata come segue:

✔️la platea “P.A.” corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture in modalità elettronica (si veda Circolare Dipartimento Finanze n. 1 del 9 marzo 2015). A tal fine occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), definito IPA, senza considerare i soggetti classificati nella categoria “Gestori di pubblici servizi” (non destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica);

✔️Le “Società” controllate dalla P.A. centrale e locale, nonché le principali società quotate nella Borsa italiana sono individuate con la pubblicazione sul sito del MEF, Dipartimento delle finanze, di specifici elenchi, la cui inclusione ha effetto costitutivo.

Stante la puntuale definizione dei soggetti, con la modalità sopra indicata, l’Agenzia precisa che la previsione contenuta nell’articolo 17-ter, comma 1-quater, DPR n. 633/72 (secondo cui, a richiesta dei fornitori, i cessionari/committenti rilasciano un’attestazione sulla riconducibilità degli stessi ai soggetti per i quali si applicano le regole dello split payment; i fornitori in possesso di tale attestazione sono obbligati ad applicare il meccanismo) è rilevante solo in sede di prima applicazione della disciplina, fino all’emissione degli elenchi definitivi. Dopo tale pubblicazione, non è più utile per il fornitore richiedere tale attestazione, essendo quest’ultima priva di rilevanza giuridica qualora la stessa non trovi conferma con il contenuto degli elenchi definitivi.

AMBITO OGGETTIVO: la principale novità è nel fatto che il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito, fatturate dal 1° luglio 2017, la cui imposta diviene esigibile da tale data.
Confermati, inoltre, molti chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E/2015.

Sono esclusi dallo split:

✔️gli acquisti per i quali i cessionari/committenti sono debitori d’imposta (cioè, operazioni in reverse charge);
✔️i regimi IVA “speciali” (monofase, margine, agenzie di viaggio, regime ex L. 398/91, regime ex artt. 34 e 34-bis DPR n. 633/72, per attività di intrattenimento e spettacoli viaggianti);
✔️le operazioni in cui il soggetto (esportatore abituale) intende acquistare senza IVA nei limiti del plafond disponibile: la fattura dovrà, quindi essere emessa in regime di non imponibilità ex art. 8, c.1, lett. c), DPR n. 633/72;
✔️le operazioni per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante (ad es.: servizi di riscossione delle entrate), in forza di una disciplina speciale o di un provvedimento giudiziale;
✔️le operazioni tra fornitore e P.A/Società, riconducibili ad operazioni permutative, o caratterizzate da partite in compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
✔️le operazioni a favore di dipendenti P.A/Società, se la fattura è intestata al dipendente stesso (si applica lo split, al contrario, se la fattura è emessa ed intestata alla P.A/Società).

Inoltre, lo split riguarda le operazioni documentate da “fattura” (anche se emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino/ricevuta): non si applica lo split alle operazioni certificate da ricevuta fiscale o scontrino, o da fattura semplificata ex art. 21-bis DPR n. 633/72, o esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale i cui incassi sono annotati nel registro dei corrispettivi (ad es., contratti di netting).
Alle operazioni per le quali opera lo split payment, non si applica il regime della liquidazione IVA per cassa (lo split è la regola prioritaria).

RIMBORSI IVA
E’ prevista una norma che dovrebbe accelerare i rimborsi da conto fiscale (il rimborso del credito IVA, si ricorda, può essere erogato mediante una procedura semplificata ai sensi dell’art. 78, c.33, legge n. 413/91, in materia di conto fiscale): dal 1° gennaio 2018, tali rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione (art. 1, comma 4-bis, D.L. 50/2017). La norma necessita di un decreto ministeriale di prossima emanazione.

SANZIONI
Sulla fattura emessa in split payment, deve essere evidenziata la dicitura “scissione dei pagamenti”, o “split payment”. La mancata indicazione, comporta la sanzione amministrativa, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 8.000 euro (art. 9, c.1, D.Lgs. 471/97). L’Agenzia chiarisce l’inapplicabilità di tale sanzione nei confronti dei fornitori che, nel caso di acquisti promiscui di prestazioni soggette a reverse charge (attività istituzionale, commerciale o promiscua), si sono attenuti alle indicazioni ricevute dalla P.A.

In considerazione dell’incertezza in materia, l’Agenzia precisa l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di irregolarità nell’applicazione del meccanismo fino alla data di emanazione della circolare in oggetto (quindi, fino alla data del 7 novembre 2017), semprechè l’IVA sia stata versata.

Pertanto:
nel caso di fatture emesse (erroneamente) con IVA ordinaria, dopo il 1° luglio 2017, nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi PA/Società: non occorre effettuare variazioni;
nel caso di fatture emesse (erroneamente) in split, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, nei confronti di soggetti non inclusi negli stessi: non occorre effettuare variazioni, né sono applicabili sanzioni. La P.A./Società può versare l’IVA, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.
Per le violazioni commesse dopo la data del 7 novembre 2017, è necessaria la regolarizzazione del comportamento con le relative note di variazione, e con l’emissione di un nuovo documento contabile. In alternativa, l’Agenzia riconosce la possibilità di emettere un’unica nota di variazione che faccia riferimento a tutte le fatture erroneamente emesse; il fornitore dovrà integrare le fatture al fine di segnalare alla P.A./Società il corretto trattamento da riservare all’IVA ivi indicata.