Speciale Decreto Fiscale – Le novità per le imprese

Posted By Daniela Montalbano on Nov 8, 2019 | 0 comments


Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019, il cosiddetto Decreto Fiscale, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e e per esigenze indifferibili”, D.l. 26.10.2019 n. 124.


Riepiloghiamo di seguito le principali novità di carattere fiscale di interesse per le imprese.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione – Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata.

Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.


Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.


Contrasto alle indebite compensazioni – La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.


Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.L’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.


Nell’ambito di tali procedure i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Tali procedure e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.


Utilizzo dei file delle fatture elettroniche – I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;b) dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.


A tali fini, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.


Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria – I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d’imposta 2019 e 2020


Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.


Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.


Modifiche al regime dell’utilizzo del contante – A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.


Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici – Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.


Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.


L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.


Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, a partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per le sanzioni relative alle citate violazioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 sul pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
All’accertamento delle violazioni provvedono gli organi che sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Riapertura del termine di pagamento della 1ª rata della definizione agevolata – La scadenza di pagamento del 31.07.2019, prevista dall’art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, è fissata al 30.11.2019

Quota versamenti in acconto – A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef e dell’Ires, nonché quelli relativi all’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

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