In data 14.08.2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (disponibile sul sito istituzionale: (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg) la LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. La Legge, come previsto dalla costituzione (art. 73 ultimo comma), è pertanto entrata in vigore il giorno 29.08.2017.
Il Governo sarebbe tenuto a presentare al Parlamento ogni anno una proposta articolata di legge a tutela della concorrenza, valutata come bene sociale comune a tutti i cittadini, in quanto capace di innescare una competizione al ribasso dei prezzi di beni e servizi offerti ai consumatori. Questa è però la prima volta che il Governo esercita questo suo diritto dovere.
Ma già prima, il Governo stesso, attraverso lo strumento del Decreto Legge, aveva tentato per ben due volte di introdurre nuove norme penalizzanti per i consumatori (e indirettamente per gli artigiani) e favorevoli alle assicurazioni. Entrambi i tentativi furono sventati dalle organizzazioni artigiane e delle piccole imprese che sono riuscite a far convergere forze politiche trasversali sulla necessità di escludere norme di ostacolo alla libera concorrenza e di ingiusta compressione del diritto al pieno risarcimento del danno.
Ritirate tali norme che avrebbero determinato il venire meno della maggioranza parlamentare in appoggio al governo, le stesse norme furono ripresentate nella forma della proposta (o disegno) di legge.
Fin dalla presentazione del DDL, il dibattito sui contenuti è stato perciò terreno di scontro fra le categorie portatrici di opposti interessi che si sono confrontati, a volte anche molto duramente, per realizzare attraverso il provvedimento i rispettivi obiettivi.
La promulgazione conclude dunque solo ora il complesso procedimento di approvazione del Disegno Di Legge – DDL – sulla Concorrenza, cioè della proposta di “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” così articolato: il DDL è stato:
- Approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015;
- Modificato dal Senato della Repubblica il 3 maggio 2017;
- Nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 29 giugno 2017;
- ed infine approvato definitivamente, con voto di fiducia dal Senato il 02.08.2017.
Proprio la prima parte del DDL, riguarda significativamente le assicurazioni private. Molti ritengono che le imprese di assicurazione, da tempo coordinate nell’operare e dunque problematiche per la tutela della concorrenza, siano uno di quelli che oggi sono definiti “poteri forti”, capaci cioè, secondo alcuni, di “condizionare” le decisioni politiche in loro favore, spesso a discapito dei “consumatori” (che io preferisco chiamare “utenti”).
La lotta di classe fra proletariato e capitale sembra ormai tramontata per trasformarsi in confronto fra gli interessi dei produttori di beni e servizi e consumatori.
Le forti spinte ideologiche che animavano la prima si sono involute in un arido tirare l’acqua al proprio mulino di categorie ormai prossime a trasformarsi in vere e proprie “lobby” secondo il modello anglosassone. Con pragmatico realismo dobbiamo riconoscere che recentemente tendono a prevalere gli interessi dei nuovi “poteri forti”, nel nome di un liberismo economico che ha rinunciato alla ricerca della realizzazione dei diritti fondamentali degli individui (libertà, salute, dignità, lavoro, solidarietà, giustizia …..).
Nel caso della neonata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, però, questa tendenza non ha prevalso, anche grazie alla tenacia e alla determinazione di un gruppo, per lo più artigiani e piccoli imprenditori, che si è battuto per la propria sopravvivenza e la sopravvivenza di quei “valori”.
Infatti gli interessi sostenuti nel dibattito dagli artigiani e dai piccoli imprenditori sono solo di riflesso quelli propri delle loro attività ma in via principale sono quelli degli “utenti”, automobilisti assicurati e occasionalmente danneggiati dagli incidenti stradali.
Ma quali interessi degli utenti possono essere in pericolo nella vicenda assicurativa che si lega indissolubilmente, per l’obbligatorietà dall’assicurazione, agli eventi dannosi da circolazione stradale? Principalmente: per i danneggiati l’interesse all’integrale risarcimento del danno; che include e presuppone l’interesse alla perfetta riparazione dei beni danneggiati; per l’intero corpo sociale l’interesse alla sicurezza della circolazione del mezzo riparato; e per i meno abbienti l’interesse all’eliminazione dell’esborso preventivo.
Per ottenere questi risultati, con criteri di economicità, artigiani e piccoli imprenditori si sono battuti per salvaguardare:
- la libera scelta del riparatore (in modo da escludere il pericoloso controllo della parte tenuta al risarcimento sulle modalità di riparazione);
- la qualificazione professionale e l’indipendenza del riparatore dall’assicuratore (così da escludere impropri condizionamenti del soggetto tenuto al risarcimento sulle scelte riparative eseguite da soggetto tenuto a garantire, con l’emissione della fattura, come documento di garanzia, la conformità della riparazione alle specifiche tecniche delle case produttrici);
- la stretta connessione tra risarcimento e pubblico controllo della professionalità del riparatore in quanto “abilitato” e iscritto alla Camera di Commercio (per escludere che il veicolo riparato sia causa di successivi incidenti e cumuli di risarcimenti o perda le caratteristiche di sicurezza necessarie alla circolazione su strada);
- la conferma ufficiale della prassi della cessione del credito (in modo da escludere esborsi preventivi spesso impossibili per l’utente).
Verifichiamo dunque se nel provvedimento approvato siano presenti le tutele perseguite dagli autoriparatori per sé e per gli utenti. Esaminati i punti che interessano più direttamente gli autoriparatori, si osserva quanto segue:
I. Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: (Segue: a) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge (in questo caso più di quello che è scritto importa quello che non è scritto: scompare infatti dalla norma l’ipotesi degli sugli sconti obbligatori in caso di riparazione presso riparatore convenzionato con l’assicuratore).
II. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), (scatole nere e dispositivi anti alcool) i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all’assicurato. (La precedente versione prevedeva che titolare delle dotazioni e dunque dei dati fosse l’assicuratore con una grave anomalia per cui sul bene di proprietà dell’utente era istallato un bene dell’assicuratore e i dati erano a disposizione solo di quest’ultimo).
III. 9. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di auto-riparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria». (Con questa disposizione la legge sancisce il principio della libera scelta del riparatore con esclusione di qualsiasi decurtazione di quote di risarcimento rispetto alla riparazione convenzionata. Importantissimo poi che, per ottenere il risarcimento pieno, l’autoriparatore deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122: questo esclude la risarcibilità di riparazioni eseguite da autoriparatori clandestini in concorrenza sleale. Inoltre per la prima volta la legge riconosce la funzione di garanzia dell’emissione della fattura ed esclude di fatto il risarcimento senza riparazione o senza emissione di fattura, con indubbio vantaggio per chi è in regola con le normative rispetto a chi non lo è).
IV. 10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d’intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità. (La norma è di portata storica: 1. Perché per la prima volta dopo la disdetta dell’accordo ANIA i soggetti interessati e cioè i Carrozzieri Artigiani, gli Assicuratori e i Consumatori sono chiamati a sedere intorno a un tavolo per determinare linee guida per la liquidazione dei sinistri; 2. Per la prima volta queste linee guida saranno rese ufficiali dal Ministero dello Sviluppo Economico; 3. Le linee guida dovranno comprendere strumenti, procedure, soluzioni e parametri tecnici; 4. Per la prima volta, e non è un caso, le Associazioni degli Autoriparatori sono indicate per prime, riconoscendosi loro una certa funzione propositiva e di iniziativa)
V. 24. Dopo l’articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni». (La norma, anch’essa di portata storica, introduce il pieno riconoscimento per legge del risarcimento con cessione del credito. Da notare che la procedura è di fatto riservata agli autoriparatori in regola con i requisiti professionali e fiscali: si elimina cioè la concorrenza sleale di chi senza osservanza delle regole fiscali, ambientali, di sicurezza e dei Contratti Collettivi di Lavoro, pratica di fatto una concorrenza sleale).
Mi sembra pertanto che gli obiettivi di salvaguardia siano stati brillantemente difesi. Per chi, in regola con i requisiti, gestirà in futuro i sinistri con la cessione del credito la strada dovrebbe essere pertanto meno impervia.
Consiglio peraltro a tutti di verificare i requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, facilmente dimostrabili con la produzione di una semplice visura CCIAA. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla fatturazione:
- Sia come strumento necessario per ottenere il pagamento
- Sia come documento di rilascio della garanzia
- Mentre eventuali lavori necessari rifiutati dal cliente dovranno essere descritti in fattura.
Un esame specifico e approfondito a parte meriterà la normativa di regolamentazione delle prove testimoniali e strumentali (scatola nera) nell’eventuale processo. Per quanto tecnicamente questa normativa non riguardi strettamente l’autoriparatore, di fatto la limitazione della prova per testi e la valutazione dei dati registrati dagli apparati incideranno notevolmente sulla gestione del sinistro con cessione del credito. La prudenza è d’obbligo, soprattutto nella fase di prima attuazione. Sarà bene pertanto che il riparatore, in presenza di situazioni dubbie in punto di accertamento della responsabilità e dunque della risarcibilità, solleciti il cliente a fornire tempestivamente i nominativi dei testi e, se istallata, a rendere disponibili i dati della scatola nera “prima dell’accettazione della gestione con cessione del credito e in ogni caso prima della riconsegna del veicolo riparato”. Dopo infatti potrebbe essere difficile recuperare dal cliente i costi della riparazione eseguita e non risarcita. Confartigianato offrirà tramite i suoi consulenti tutta l’assistenza necessaria per la preventiva valutazione delle prove.
Avv. Michele Capece (*)
(*) Consulente Associazione Nazionale Carrozzieri (ANC) – Confartigianato Imprese