La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la possibilità di operare un superammortamento per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 a 31 dicembre 2016.
La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo di imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
La maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988.
Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing.
Ambito applicativo
L’agevolazione fiscale è finalizzata a incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione della percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire ai fini della determinazione dell’Irpef e dell’Ires (non dell’Irap) l’imputazione al periodo di imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati (escluso il noleggio).
Il costo su cui calcolare l’agevolazione è il medesimo sul quale vengono calcolati i normali ammortamenti cioè il costo di acquisto maggiorato delle spese e degli oneri accessori di diretta imputazione quali spese di trasporto, installazione, collaudo etc., compresa l’Iva indetraibile.
Restano esclusi da tale agevolazione i contribuenti forfettari.
Sono esclusi alcuni beni specificatamente individuati:
– fabbricati e costruzioni;
– beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%;
– condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento dia acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale;
– materiale rotabile, ferroviario e tranviario ed aerei completi di equipaggiamento;
e ovviamente tutto quanto non sia bene strumentale ammortizzabile ad esempio beni merce.
Unico requisito essenziale è la novità del bene . Il bene non deve mai essere stato immesso nel ciclo produttivo.
Per i beni acquistati in leasing la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente la quota capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene. La maggiorazione del 40% non ha alcuna rilevanza contabile ma verrà inserita nella dichiarazione dei redditi come posta extracontabile.
Nel caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza o minusvalenza non si dovrà tener conto della maggiorazione del 40%.
Super ammortamento: il caso delle auto
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 92) ha esteso l’agevolazione anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR: (clicca per ingrandire)
Rientrano nell’agevolazione anche:
– i veicoli a chilometro zero acquistati da un professionista o da un’impresa.
– i veicoli in esposizione, anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità”;
– le autovetture in noleggio a lungo termine. In questo l’agevolazione spetta solo per le società concedenti, per le quali tali veicoli costituiscono beni strumentali a deducibilità integrale.
Restano escluse dall’agevolazione le vetture concesse alla clientela a titolo di cortesia, in sostituzione temporanea del veicolo consegnato in officina per manutenzione, in quanto manca il requisito della novità.
Ambito temporale
L’agevolazione ha natura temporanea: è stato, infatti, disposto che l’agevolazione può essere applicata esclusivamente agli investimenti effettuati nella finestra temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La deduzione dei super ammortamenti richiede l’entrata in funzione del bene, con la conseguenza che per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015, la cui entrata in funzione avviene nel 2016, anche il super ammortamento decorre dal predetto periodo d’imposta.