Super e iper ammortamento
La legge di bilancio proroga per l’anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.
Le disposizioni prevedono, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,) in termini parzialmente coincidenti.
In particolare, riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi (c.d. superammortamento), effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’aumento del 30% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste (art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 2329, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (c.d. iperammortamento). In particolare, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
E’ prevista la proroga della maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto per l’iperammortamento. Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.
Se l’investimento sostitutivo ha un costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.