Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
La legge di bilancio 2018 dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), salvo alcune eccezioni, come di seguito indicato.
Infissi, schermature solari e caldaie
Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, la detrazione è ridotta al 50 per cento delle spese. In particolare, per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la misura della detrazione è modulata sulla base della classe di efficienza. Sono esclusi dalla detrazione del 50% le caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
La detrazione spetta nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);
- impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- generatori d’aria calda a condensazione.
E’ stato introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65%, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Anche per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è ridotta al 50% (modifica al comma 2-bis).
Cessione dell’agevolazione
Con la modifica ai commi 2-ter e 2-sexies, si estende la possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, introdotta di recente per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, al netto della cessione ad istituti bancari. In particolare, la cessione è disciplinata distinguendo tra soggetti cosiddetti “incapienti” (di cui al comma 2-ter) e gli altri soggetti diversi (di cui al comma 2-sexies):
- i soggetti che si trovano nella “no tax area” (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, sia se effettuati sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia successivamente cedibile. Per tali soggetti, è possibile la cessione del credito anche alle banche e agli intermediari finanziari (con esclusione delle amministrazioni pubbliche).
- I soggetti diversi da quelli che si trovano nella “no tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia successivamente cedibile. Per tali soggetti, è espressamente vietata la cessione del credito alle banche e agli intermediari finanziari, oltre che verso le amministrazioni pubbliche.
Involucro dell’edificio
E’ confermata la detrazione di cui al comma 2-quater, relativa ad interventi che riguardano l’involucro dell’edificio (spese sostenute nel periodo 2017- 2021, con detrazione del 70% o 75%). La modifica di cui al punto 6) corregge un refuso.
Interventi “combinati” di riqualificazione energetica e antisismici in zona sismica
Il numero 7 inserisce il nuovo comma 2-quater.1 all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, relativo alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. In particolare si prevede una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell’80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85% in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro.
Controlli ENEA
E’ disposta una estensione delle attività di verifica condotte da ENEA relativamente ad interventi sulle parti comuni degli edifici, compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari, per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (2-quinquies).