Istruzioni operative per l’autoliquidazione 2021/2022

Posted By Daniela Montalbano on Feb 14, 2022 | 0 comments


Ogni anno, dopo l’elaborazione del tasso necessario per il calcolo dei premi dovuti, l’INAIL provvede all’estrazione delle basi di calcolo riferite agli elementi necessari per la quantificazione del premio dovuto a saldo dell’anno precedente e in acconto l’anno in corso.

In merito, l’INAIL ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2021/2022.Il quadro normativo per il versamento

Entro il 16 febbraio 2022 il datore di lavoro deve effettuare il pagamento del premio INAIL riferito all’autoliquidazione 2021/2022, in unica soluzione o rateizzando l’importo dovuto fino ad un massimo di quattro rate trimestrali.

In caso di pagamento del premio in 4 rate, i coefficienti da applicare sulle rate successive alla prima devono essere calcolati in base al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per il 2021, pari allo 0,10%. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 maggio 2022, 22 agosto 2022 e 16 novembre 2022 maggiorate dei suddetti interessi.

Alla data del 16 febbraio il datore di lavoro versa il premio INAIL dovuto a titolo di acconto per le retribuzioni dell’anno in corso e a titolo di conguaglio per l’anno precedente, sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente.

La verifica delle voci di rischio

Durante la vita e il corso dell’attività produttiva di un’azienda ci si può trovare dinnanzi ad una variazione delle lavorazioni ovverosia una modifica del ciclo produttivo aziendale con conseguente variazione dei rischi lavorativi ad esso collegato. Infatti, ogni attività o lavorazione è caratterizzata da un rischio connesso, altresì direttamente collegato all’utilizzo, da parte dei lavoratori, di attrezzature e macchinari specifici.

In ipotesi di variazione delle lavorazioni precedentemente denunciate all’INAIL sarà necessaria una verifica delle voci di rischio associate alle lavorazioni aziendali. Ciò potrebbe comportare per il datore di lavoro una variazione in aumento o in diminuzione del premio assicurativo dovuto all’istituto. È dunque fondamentale verificare che vi sia sempre una corrispondenza tra le attività/lavorazioni effettivamente svolte dai lavoratori e le voci voce di rischio a queste associate.

A titolo meramente esemplificativo la variazione della voce di rischio si può verificare quando:

  • una lavorazione subisce una modifica tale da trasformarla in un’altra alla quale corrisponda un nuovo rischio;
  • ad una lavorazione esistente se ne aggiunga una nuova. Uno dei casi più frequenti che si riscontrano nella realtà di tutti i giorni è rappresentato dalle attività amministrative che si affiancano a quelle di produzione;
  • si realizza un’attività articolata in più lavorazioni/più rischi.