Gli obblighi di sicurezza su trasporto merci e persone: chi non li rispetta, paga…

Posted By Daniela Montalbano on Mag 27, 2020 | 0 comments


Salvo eventuali proroghe, le misure per il contenimento del contagio da Covid 19 inserite nel Dpcm del 17 maggio 2020, saranno efficaci fino al 14 giugno 2020. Il ministero dell’Interno ha comunicato, con una circolare, alcune indicazioni operative per verificare l’esecuzione corretta degli adempimenti da parte di chi usa i mezzi di trasporto sia privati che pubblici. La ricalibrazione dei controlli si rende necessaria in un momento in cui si prevede l’intensificazione dei flussi del traffico stradale e, di conseguenza, si deve garantire la sicurezza della circolazione. La circolare considera i mezzi adibiti al trasporto di cose, quelli per il trasporto pubblico di persone, le attività di controllo e le ipotesi sanzionatorie che si possono applicare all’imprenditore o agli altri soggetti specificamente tenuti al rispetto degli obblighi imposti.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO – I controlli, che saranno eseguiti sui veicoli adibiti al trasporto professionale di merci o di persone, tenendo conto delle esigenze di trasporto e di movimento delle persone e delle cose che devono essere contemperate con quelle di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, in questa fase emergenziale assumono rilevanza prioritaria. In particolare, l’attività di controllo di un mezzo adibito al trasporto pubblico di persone in servizio di linea, allo scopo di non turbare la regolarità del servizio, dovrà preferibilmente svolgersi presso i capolinea o in fase di ingresso in autostrada ovvero ovunque sia più agevole, se necessario, far scendere in sicurezza gli utenti dai veicoli, soprattutto quando siano ipotizzabili gravi compromissioni della sicurezza del trasporto. Salvo i casi in cui sia necessario imporre misure correttive, che determinano la momentanea sospensione del servizio, la formalizzazione della contestazione della violazione accertata nei confronti dei conducenti di tali veicoli potrà essere rinviata al termine del servizio di trasporto delle persone (es. raggiungendo/attendendo il mezzo al capolinea) o effettuata mediante notificazione del verbale di accertamento, nel quale sebbene non obbligatorio, è opportuno indicare le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata


IPOTESI SANZIONATORIE – Le prescrizioni contenute nei già citati protocolli in materia di trasporti e logistica (allegati 14 e 15 del Dpcm) che sono state illustrate nei paragrafi precedenti, costituiscono materia di controllo da parte degli organi di polizia stradale.Le prescrizioni di sicurezza ivi contenute, a cui devono attenersi le imprese di trasporto di persone e di cose, salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni che possono integrare gli illeciti penali previsti dal Dlgs n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, costituiscono regole di comportamento la cui violazione è punita con le sanzioni amministrative di cui all’art.4 del Dl 19/2020. Infatti, i contenuti dei citati protocolli, in quanto espressamente richiamati, per il settore trasporti, dall’art.8 del Dpcm ed a questo allegati, costituiscono la fonte di individuazione dei precetti, cui applicare, salvo la ricorrenza di reati, le sanzioni del citato art. 4.

In tema di sanzioni, tuttavia, devono essere tenuti in considerazione anche i contenuti di eventuali provvedimenti che, localmente, possono prevedere disposizioni più restrittive o derogatorie di quelle generali, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dl 19/2020, con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
La violazione di tali provvedimenti, come precisato nella circolare n.300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, determina anch’essa l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 Dl 19/2020 ma con competenza, quanto ad autorità amministrativa che deve irrogarle, individuata in base all’ente locale che ha emesso l’ordinanza o il provvedimento di regolazione.
Le sanzioni, a seconda dei casi, sono applicabili in capo all’imprenditore o agli altri soggetti specificamente tenuti al rispetto degli obblighi imposti. Ai fini dell’individuazione del soggetto a cui applicare le sanzioni amministrative di cui all’art.4 Dl 19/2020, è necessario, perciò, determinare chi sia tenuto all’osservanza delle prescrizioni imposte.Le violazioni riguardanti gli obblighi di organizzazione dell’attività imprenditoriale ovvero di predisposizione di strumenti per gli utenti o per i lavoratori o di misure di adeguamento, gestione, pulizia, sanificazione, ecc., sono certamente riferibili all’imprenditore (vettore, impresa che cura il carico/scarico della merce o che gestisce attività di trasporto pubblico di linea o non di linea) e devono essere contestate a questi soggetti, attraverso i loro rappresentanti legali, in quanto tenuti alla loro osservanza ovvero, se commesse dai lavoratori, in quanto tenuti alla vigilanza sull’osservanza delle misure da parte di questi ultimi. In particolare, sarà qualificato come trasgressore:
– Chi gestisce l’attività di trasporto di cose (ovvero, se ricorre il caso, chi gestisce l’attività connessa al carico/scarico delle merci) per la violazione degli obblighi cui al precedente punto 2.1 (sono i casi da 2.1.1 a 2.1.4);
– Chi gestisce l’attività di trasporto pubblico di linea, per il mancato rispetto di obblighi o divieti di cui al precedente punto 3.1.1 (sono i casi da 3.1.1.1 a 3.1.1.9);Il titolare di licenza del taxi (può coincidere con lo stesso conducente) o l’impresa autorizzata al servizio NCC (il rappresentante legale può coincidere con lo stesso conducente, proprietario del veicolo) per la violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.2 (si tratta dei casi da 3.2.1 a 3.2.4).

Ove la violazione riguardi la predisposizione di strumenti a tutela dei lavoratori (ad esempio nel caso 2.1.1 in tema di informazione ai conducenti professionali circa il corretto uso dei Dpi), occorre, tuttavia, verificare la condotta dell’imprenditore in coerenza con gli obblighi discendenti dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Dlgs. 81/2008. Quando, invece, le disposizioni dei protocolli si rivolgono direttamente ai fruitori dei servizi di trasporto o ai dipendenti delle aziende che erogano il servizio di trasporto, imponendo loro specifiche prescrizioni, tali soggetti sono chiamati a rispondere in proprio delle violazioni accertate, eventualmente con il concorso dei gestori dell’impresa negli illeciti posti in essere dai dipendenti, a seguito dell’accertamento dell’omissione dei doveri di vigilanza.

Nei confronti di clienti o lavoratori delle imprese di trasporto, perciò, potranno essere contestate, con separati verbali rispetto alle violazioni accertate nei confronti dell’imprenditore, ad esempio le seguenti violazioni:
– Mancato uso della mascherina da parte del passeggero nelle fermate, capolinea o stazioni, se non è possibile garantire il distanziamento minimo interpersonale ovvero a bordo di mezzo pubblico, di taxi o Ncc (quando ne sia imposto l’uso-cfr. caso 3.2.3);

Mancato uso della mascherina da parte di conducente di taxj o veicoli in servizio Ncc (cfr. caso 3.2.1) ovvero da parte di conducente di veicolo adibito al trasporto pubblico di persone, quando ne sia imposto l’uso (cfr. caso 3.1.3.1);

Sistemazione a bordo di veicoli in servizio di linea senza rispettare il numero massimo e le regole di distanziamento minimo imposte dal vettore (cfr. caso 3.1.3.3).

Per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni imposte all’utenza (di cui al punto 3.1.4), in caso di accertata violazione delle stesse, l’operatore di polizia dovrà, comunque, invitare verbalmente l’utente al loro rispetto, astenendosi, salvo i casi sottoindicati, dall’applicare sanzioni.
Infatti, alcune raccomandazioni previste per l’utenza dai citati Protocollo e Linee guida possono comunque essere oggetto di sanzione amministrativa di cui all’art. 4 del Dl 19/2020, perché previste da norme generali di comportamento, applicabili anche per la circostanza concreta. Così, ad esempio, la raccomandazione di non usare il mezzo pubblico se si hanno sintomi febbrili di cui al caso 3.1.4.1 è oggetto di sanzione per violazione del generale divieto imposto dall’art. 1, comma 1, lett. b) del Dpcm; ancora, la violazione delle raccomandazioni di cui ai casi 3.1.4.3 e 3.1.4.4, se si determina assembramento, è punita per effetto del generale divieto di assembramento, previsto dal Dpcm; allo stesso modo, la raccomandazione di cui al caso 3.1.4.8 è punita in virtù del generale obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici di cui all’art. 3, comma 2, del Dpcm.
SANZIONI ACCESSORIE E MISURE CAUTELARI PROVVISORIE – Secondo l’art.2 del DL n. 33/2020, le violazioni delle disposizioni del Dpcm (in quanto emanato in attuazione del medesimo decreto), commesse nell’esercizio di un’attività d’impresa, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 4, comma 1, del Dl n. 19/2020, comportano la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

L’applicazione di tale ultima misura cautelare, nell’ipotesi in cui vengano accertate violazioni dei protocolli di sicurezza, lascia all’operatore di polizia margini di valutazione molto stretti per decidere di non procedere all’attivazione della stessa.

La sospensione provvisoria dell’attività di trasporto dovrà dunque essere disposta in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni di sicurezza non possa avvenire nell’immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell’accertamento, dandone atto nel verbale di contestazione e indicando nell’art.650 c.p.

Controlli negli esercizi di somministrazione e ristorazione presso le aree di servizio – La prosecuzione della fase 2 della gestione della emergenza sanitaria, dal 18 maggio 2020, coinvolge anche gli esercizi ubicati nelle aree di servizio della rete stradale nelle quali, ove le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività di ristorazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. ee) con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, è consentita l’attività di ristorazione anche con modalità diverse dall’asporto, in conformità ai protocolli indicati. Quindi, sarà necessario verificare, a seconda del contesto territoriale in cui ci si trovi, il rispetto dei protocolli regionali.L’inosservanza delle prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal citato art.4 Dl 19/2020, come indicato nei precedenti paragrafi 5 e 6, in relazione alla posizione giuridica dei soggetti destinatari degli obblighi (l’avventore/cliente, il gestore dell’impresa che eroga il servizio, il dipendente, ecc.).
Si allega circolare Ministero dell’Interno

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