FGas: certificati validi fino al 30 ottobre 2020

Posted By Daniela Montalbano on Mag 15, 2020 | 0 comments


La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, è disciplinata dall’articolo 103 del Decreto legge 17 marzo 2020 modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020. Al comma 2, l’articolo 103 prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Il Ministero dell’Ambiente ha precisato, con la circolare dell’8 maggio, che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi, ad oggi, fino al 30 ottobre 2020.


Gli Organismi di certificazione accreditati, attraverso l’accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), provvederanno all’estensione della validità dei certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 compresi, fino al 31 luglio 2020.


La comunicazione avrà immediata efficacia. Le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate del citato Registro.