Decreto “Sblocca Cantieri” in Gazzetta Ufficiale: luci e ombre per le piccole imprese

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Il decreto legge Sblocca Cantieri, riapprovato qualche settimana fa in Consiglio dei Ministri e subito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, interviene in maniera radicale sul Codice degli appalti, con la modifica di ben 32 articoli. L’obiettivo è abbreviare i tempi di gara e avviare i lavori, in particolare i piccoli cantieri, in minor tempo, semplificando burocrazia e adempimenti per imprese e stazioni appaltanti.

Una delle principali novità è la modifica l’articolo 105 del Codice con l’aumento dal 30% al 50% del tetto massimo per il subappalto; la quota dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Cancellato inoltre l’obbligo di indicare una terna di nominativi di subappaltatori con l’offerta.

Per i lavori compresi tra i 200 mila e un milione di euro vengono eliminate le procedure negoziate, che invece si utilizzeranno per i piccoli lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici. La misura che sposta il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata da 150 a 200 mila euro è stata stabilita dall’attuale legge di Bilancio. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni.

In materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto, per l’offerta economicamente più vantaggiosa viene eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico. Nel decreto è indicato che le stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, procedono all’aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici per accedere al mercato degli appalti, viene esteso da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento.

Un altro punto riguarda i Comuni non capoluogo che non dovranno più procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti.

In attesa di un nuovo al regolamento unico, che sostituirà la cosiddetta “soft law” la bozza prevede che le linee guida ANAC e i vari regolamenti attuativi restino in vigore al massimo 180 giornidall’entrata in vigore del decreto legge.

Permangono, tuttavia, numerose perplessità sul Decreto pubblicato, che Anaepa Confartigianato, insieme ad altre Organizzazioni di settore, hanno espresso nella loro Audizione al Senato nell’ambito dell’esame del DL 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Per ANAEPA-Confartigianato Edilizia, il cosiddetto decreto ‘Sblocca cantieri’, va nella direzione giusta, ma restano criticità del Codice degli appalti che penalizzano le piccole imprese e frenano il rilancio degli investimenti e del settore delle costruzioni.

ANAEPA, unitamente alla Confederazione, è intervenuta numerose volte, nelle diverse sedi negli ultimi anni, per sollecitare modifiche urgenti ed una rilettura complessiva del Codice mettendo al centro della propria azione obiettivi ben precisi:

  • massima semplificazione e rapidità dei procedimenti;
  • lotta alla corruzione e ai conflitti d’interesse per favorire la trasparenza;
  • riduzione degli oneri documentali ed economici a carico delle imprese;
  • razionalizzazione delle procedure di spesa; 
  • efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti; 
  • valorizzazione della territorialità e della filiera corta.

Quest’ultimo principio in particolare non viene declinato nel decreto in maniera efficace: l’innalzamento a 200.000 euro della soglia minima per assegnare gli appalti con procedura negoziata è sicuramente una previsione positiva, ma oltre tale soglia si dovrà ricorrere alla procedura aperta mediante bando di gara. Procedura che, proprio per la sua stessa natura – possibilità per chiunque di partecipare e senza imposizione di limiti – rappresenta, di fatto, un ostacolo insormontabile anche quando le stazioni appaltanti volessero individuare criteri premianti per le imprese del territorio. Il rischio è che molte stazioni appaltanti, per limitare la partecipazione massiva delle imprese ai bandi di gara, potrebbero escogitare criteri selettivi non improntati all’efficienza realizzativa dell’opera, ma piuttosto alla imposizione artificiosa di ulteriori requisiti formali e procedurali.

L’affidamento degli appalti secondo il principio del km 0 permetterebbe alle comunità locali, tra le altre cose, di “riappropriarsi della cosa pubblica”, rendendo più stretto il legame fiduciario con l’impresa che effettua i lavori in termini di corretta esecuzione e rispetto dei tempi di agire valorizzando il saper fare, esaltando le lavorazioni tipiche e, non da ultimo, di offrire concrete possibilità di lavoro. 

In merito alla partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato degli appalti, il decreto è carente di una normativa che rafforzi l’inclusione di queste imprese nell’ambito dell’affidamento dei lavori pubblici in una condizione di partenza che certamente le vede generalmente penalizzate dal punto di vista legislativo. Anaepa e Confartigianato esprimono pertanto la necessità di introdurre una riserva di appalto per le MPI. Soltanto attraverso la definizione di una quota di riserva, infatti, si possono orientare le stazioni appaltanti ad impiegare, nella esecuzione delle opere, le MPI e riequilibrare una situazione che invece vede protagoniste, anche negli affidamenti di piccolo importo, le imprese più grandi.