DECRETO RILANCIO: le indennità per l’emergenza Covid-19

Posted By Daniela Montalbano on Mag 26, 2020 | 0 comments


Fra le disposizioni del DL n. 34/2020 – cosiddetto “Decreto Rilancio”, in vigore dallo scorso 19 maggio – assume particolare rilevanza la disciplina delle indennità previste per alcune categorie di soggetti, finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale in atto e già oggetto di un precedente intervento legislativo.

Si rammenta che il DL n. 18/2020, “Decreto Cura Italia”, aveva previsto il riconoscimento di una serie di indennità / bonus (pari ad Euro 600) per il mese di marzo, a beneficio di:

professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (art. 28);
lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l’attività / rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44);
altri soggetti (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo e collaboratori sportivi).

Il DL n. 34/2020 ha esteso le agevolazioni citate anche ai mesi di aprile e maggio 2020, subordinando in alcuni casi la relativa spettanza al possesso di nuove condizioni.

In questa sede focalizzeremo la nostra attenzione su queste indennità:

– INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. (art. 27 del D.L. n. 18/20)
– INDENNITA’ PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI (art. 28 del D.L. n. 18/20)
– INDENNITA’ PER ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE (art.44 del D.L. n. 18/20)
– ALTRE INDENNITA’

Con l’occasione, anticipiamo che è stato altresì introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario”, titolari di partita IVA, in presenza di una significativa riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, con ricavi 2019 non superiori ad Euro 5 milioni (art. 25 del D.L. Rilancio).

Il contributo a fondo perduto – non inferiore ad Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per gli altri soggetti – potrà essere erogato in seguito a presentazione di una istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che dovranno essere definite con un specifico Provvedimento: vi aggiorneremo non appena sarà definito il quadro normativo.

INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. (art. 27 del D.L. n. 18/20)
L’art. 84, comma 1, DL n. 34/2020 estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta dall’art. 27 del DL n. 18/2020 a favore dei seguenti soggetti:

lavoratori autonomi titolari di partita IVA (il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo, mentre sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale);
soggetti titolari di rapporti di co.co.co.
Mentre il comma 12 del citato art. 84 subordina l’erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS, lo stesso Ente ha comunicato che “le categorie di lavoratori indicate nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda”.

I commi 2 e 3 del citato art. 84 del Decreto Rilancio prevedono altresì il riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020, pari € 1.000, a favore di:

lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 19.5.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019. Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’INPS al fine di autocertificare il possesso dei requisiti previsti; in seguito, l’INPS comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, per una verifica dei requisiti;
soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

Si segnala che:
a decorrere dal 3.6.2020 non è più possibile richiedere l’indennità per il mese di marzo;
l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito, è incompatibile con il beneficio del reddito di cittadinanza – nel caso quest’ultimo sia pari o superiore all’indennità – ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (Legge 222/84).

INDENNITA’ PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI (art. 28 del D.L. n. 18/20)
Il comma 4 dell’art. 84 del Decreto Rilancio estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta dall’art. 28, DL n. 18/2020, per il mese di marzo, a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

I beneficiari sono:
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco (agenti e rappresentati di commercio).
Possono usufruire dell’indennità anche i soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (l’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società).

Anche in questo caso, sebbene il comma 12 del citato art. 84 subordini l’erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS, l’Ente ha comunicato che non è necessaria una nuova richiesta.

Si precisa quanto segue:
a decorrere dal 3.6.2020 non è più possibile richiedere l’indennità per il mese di marzo;
l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito, è incompatibile con il beneficio del reddito di cittadinanza – nel caso quest’ultimo sia pari o superiore all’indennità – ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (Legge 222/84).

INDENNITA’ PER ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE (art.44 del D.L. n. 18/20)
L’art. 44 del Decreto “Cura Italia” aveva istituito un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza”, per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza COVID 19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri e delle modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare a sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle Casse Private (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e Interprofessionali.

In seguito, con il DM 28.3.2020, erano state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private ed in particolare:

sono state definite le condizioni necessarie per poter accedere all’agevolazione (pari ad Euro 600 per il mese di marzo), ossia il conseguimento di un reddito complessivo 2018 (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):
– non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza;
– compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza;
sono stati definiti i concetti di cessazione / riduzione / sospensione dell’attività e le modalità di attribuzione dell’indennità.
Ora, l’art. 78 del DL n. 34/2020 estende la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / titolare di pensione.

Inoltre:
è stato abrogato l’art. 34, DL n. 23/2020, in base al quale ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell’indennità era richiesto di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa;
è stato precisato che l’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Si segnala che, per l’accesso all’indennità in esame, è tuttavia necessario attendere le specifiche istruzioni che dovranno essere fornite dalle singole Casse previdenziali.

ALTRE INDENNITA’
Per completezza, si ricorda sinteticamente che il DL Rilancio prevede il riconoscimento – al ricorrere di particolari requisiti – di specifiche indennità anche a:

lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione), di cui all’art. 29 del Decreto Cura Italia;
operai agricoli (ai sensi dell’art. 30 del Decreto Cura Italia);
lavoratori dello spettacolo (art. 38 del Decreto Cura Italia);
collaboratori sportivi (art. 96 del Decreto Cura Italia);
altri lavoratori dipendenti/autonomi che, in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro (stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio).

Per ulteriori approfondimenti contattateci al numero 079/280698

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