Nell’area del sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la piattaforma per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativa al 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2017.
Per impostare correttamente la pratica occorre, dunque, seguire il seguente percorso:
- accedere tramite le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS;
- sezione”Servizi per”;
- voce “comunicare”, in cui è possibile selezionare la voce “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”.
La piattaforma contiene le seguenti sezioni:
“Comunicazione“, per la compilazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta. Per beneficiare del credito d’imposta relativo all’anno 2018 l’invio della comunicazione deve essere effettuato dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018. Se nello stesso periodo dallo stesso contribuente vengono inviate più comunicazioni, è considerata valida l’ultima presentata.
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2017: deve essere inviata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 può essere inviata dal 1° al 31 gennaio del 2019 solo se precedentemente è stata inviata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.
“Attestazioni” , per visualizzare e stampare i modelli inviati e le relative ricevute.
“Rinuncia” totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta inviata. Tale comunicazione può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa (22.09-22.10. 2018). La rinucia presentata fuori termine non sarà presa in considerazione. Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.
Nelle FAQ sopra citate si possono trovare anche altri chiarimenti importanti per una corretta fruizione del credito d’imposta qui trattato.
Evidenziamo come il chiarimento più atteso ha trovato una risposta: non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si chiede l’agevolazione sono stati pari a zero. Sono dunque esclusi sia i soggetti che nell’anno precedente e quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, sia quelli che hanno avviato la propria attività nell’anno per il quale si vorrebbe richiedere il beneficio.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande in quanto in caso di insufficienza delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite in misura percentuale tra tutti i soggetti che presenteranno nei termini una corretta comunicazione telematica.
Altra importante precisazione è che non saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per investimenti in forme di pubblicità differenti rispetto a quelle espressamente previste, che sono gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per forme di pubblicità come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc….
Sono rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta, le spese di pubblicità al netto delle spesse accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto della spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale e connesso: sono quindi agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo sostenuto per compensare l’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica p l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.
Il percorso per accedere alla piattaforma si può trovare nelle pagine delle FAQ del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (clicca QUI).