Coronavirus e Codice della Strada: prorogata la validità dei documenti di guida

Posted By Daniela Montalbano on Gen 27, 2021 | 0 comments


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con la Circolare del 21 gennaio 2021 n. 2143, ha aggiornato le scadenze delle patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni fondate sull’articolo 103, comma 2 del decreto Cura Italia (d.l18/2020) che, nella versione attuale, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …(omissis)…in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Alla luce della nuova scadenza del 30 aprile 2021 (fine dello stato di emergenza), tutte le proroghe che si basano su questa disposizione cesseranno il 29 luglio 2021.
Prima di approfondire il nuovo scadenzario, evidenziamo che, a livello comunitario, la Commissione ha presentato una nuova proposta di Regolamento che, sulla falsariga del Regolamento 2020/698 (sulla proroga di validità, in ambito U.E, delle patenti, CQC, ecc… con scadenza nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza), assoggetta a una nuova proroga di 7 mesi i titoli con scadenza tra il 01 settembre 2020 e il 31 aprile 2021.
Va detto comunque che, allo stato attuale, questa proposta deve essere tradotta in un nuovo Regolamento per cui, fino a quel momento, rimangono ancora in vigore le disposizioni del Regolamento 2020/698 che, infatti, sono state prese in esame dal MIT per coordinarle con le proroghe stabilite dalle norme italiane.
In ultimo, per quanto riguarda i certificati ADR di formazione dei conducenti e di consulente per la sicurezza va ricordato che è ancora in vigore l’accordo M330 ai sensi del quale tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 01 marzo 2020 e il 01 febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021 per i trasporti effettuati tra gli Stati firmatari ed a condizione che vengano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità

Qui di seguito le nuove scadenze:

PATENTI DI GUIDA
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 01 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi a partire dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).
In Italia, la validità delle patenti italiane con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021.
Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo 01 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza.

Sempre in Italia, per la validità della patente come documento di riconoscimento, la proroga è fino al 30 aprile 2021 per quelle con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021.

Il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall’articolo 122, comma 1, del codice della strada – decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:

  • Qualora in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020).
  • E’ stato prorogato di ulteriori 6 mesi, per tutte le domande presentate e accettate dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art.12, comma 6 del d.l 283/2020).

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, scadranno il 29 luglio 2021 sempre ché nel frattempo non siano già state rinnovate.

CQC
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 01 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

Per le CQC rilasciate in Italia, il MIT distingue tra:

  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’U.E, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento.
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’articolo 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale (su questa decisione, cfr nota Conftrasporto EUR20426 del 25 agosto u.s). La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa.
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. Tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, sono rimasti sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della CQC.

Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare di CQC per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, con proroga al 29 luglio 2021, può procedere a rinnovare la CQC nel 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

CERTIFICATI ADR
Gli attestati dei corsi per il conseguimento, o per il rinnovo, dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, sono validi fino al 29 luglio 2021.

Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

  • Per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano validità fino al 29 luglio 2021.
  • Solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 01 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021.

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) bisogna fare alcune distinzioni:

  • Per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.
  • Se in scadenza tra il 01 marzo 2020 ed il 01 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.