Confartigianato ha richiesto all’Agenzia delle entrate, una consulenza giuridica
La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per quanto riguarda gli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Il mancato pagamento, con mezzi tracciabili, comporta il venir meno della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi.
I consorzi/cooperative costituite fra imprese di autotrasporto operano nell’interesse delle imprese associate aggiudicandosi i servizi di trasporto, pertanto l’ente emette fattura nei confronti dei committenti; l’ente stesso assegna, poi, i servizi di trasporto ai consorziati/soci che, pertanto, fattureranno nei confronti dell’ente l’attività svolta.
L’ente associativo, in diversi casi, provvede all’acquisto collettivo del carburante per autotrazione che cede, a prezzi più contenuti rispetto a quelli generalmente praticati sul mercato, agli associati.
Il pagamento del carburante non avviene puntualmente in relazione ad ogni singola fattura, bensì mediante compensazione fra i crediti che gli associati vantano nei confronti dell’ente (per i servizi svolti per conto dello stesso) ed i debiti relativi alle cessioni di carburanti effettuate a favore degli associati medesimi. Il risultato di tale rapporto di conto corrente comporterà, per la differenza, un pagamento a favore di uno dei due soggetti.
Le parti annotano in un conto i crediti/debiti derivanti dalle operazioni intercorse che formano periodicamente oggetto di chiusura determinando un saldo a favore di uno dei due soggetti coinvolti.
Alla luce dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante è stato richiesto all’Agenzia delle entrate di pronunciarsi sulla validità di tale modalità operativa alla luce della novella normativa.