AUTOTRASPORTO:recupero delle accise 2° trimestre 2017 – presentazione domanda: Luglio 2017

Posted By Antonio Alivesi on Lug 10, 2017 | 0 comments


L’Agenzia delle Dogane con la nota del 22 giugno 2017 (Prot.: 73833/RU) ha stabilito le modalità operative per il recupero del 2° trimestre delle accise 2017, spettante alle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all’Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare.

Per i consumi di gasolio effettuati tra il 1 aprile 2017 ed il 30 giugno 2017 la dichiarazione dovrà essere presentata possibilmente tra il 1 luglio e 31 luglio 2017.

Misura del beneficio
Dal 3 dicembre 2017 la misura del beneficio è pari a euro 0,21418 per ogni litro di gasolio consumato.
Precisazioni:
1) Si ricorda quanto già precedentemente comunicato ovvero esclusione dal 1 gennaio 2016 dal beneficio dei veicoli pesanti di categoria euro 2 e inferiori.
2) Nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una Provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento.

Compensazione
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2018; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2019.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.

A tal proposito si ribadisce che con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n.133/E del 30 aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente: • nel campo “rateazione/regione/prov/mese – rif”, è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo Luglio – Settembre 2015);
nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”. Si rammenta che dal 2012 è stato eliminato il limite annuale di credito compensabile tramite F24, pari a 250.000 euro.