Assegno Unico e Universale dal 1° marzo 2022 – sostituirà gli assegni per il nucleo familiare (ANF), gli assegni familiari, le detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni

Posted By Antonio Alivesi on Gen 23, 2022 | 0 comments


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il D. Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 relativo all’istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Trattasi di una prestazione economica erogata mensilmente dell’INPS che, a decorrere dal 1° marzo 2022, sostituirà gli attuali assegni per il nucleo familiare (ANF), gli assegni familiari, le detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni, nonché una serie di altre misure legate alla natalità come il premio alla nascita e l’assegno di natalità.

Si riportano di seguito i dettagli e la modalità di richiesta ed erogazione della nuova prestazione.

Requisiti

– L’Assegno viene riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano:
➡️figli a carico minori di anni 18;

➡️figli a carico minori di anni 21, purché rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

➡️ frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;

➡️ svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa che non comporti un reddito superiore ad € 8.000,00 annui; siano disoccupati e in cerca di impiego, previo rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i servizi di collocamento; svolgano il servizio civile universale;

➡️ figli a carico, di qualsiasi età, se disabili.

Si considerano a carico i figli facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE.

L’Assegno è corrisposto al soggetto richiedente che esercita la responsabilità genitoriale, oppure, previa domanda, anche successiva, ad entrambi i genitori in egual misura. In caso di affidamento esclusivo, l’Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio in esame, il richiedente deve essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ma in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

– assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;- residenza e domicilio in Italia;

– residenza, anche in passato, in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi.

Importo mensile

L’importo dell’Assegno viene determinato dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tramite l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A titolo esemplificativo, in base al valore dell’ISEE, l’Assegno è pari:

– per ciascun figlio minorenne, ad un importo compreso tra un minimo di 50 euro fino ad un massimo di 175 euro mentre

– per ciascun figlio maggiorenne e fino al compimento dei 21 anni di età, spetta un importo variabile tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 85 euro.

L’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio oltre il secondo, per i figli disabili, per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

La presentazione del modello ISEE non è obbligatoria ma, in mancanza, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni) e i dati relativi al nucleo familiare devono essere comunicati tramite autodichiarazione.

Laddove non disponibile al momento della presentazione della domanda, l’ISEE potrà essere allegato in seguito al fine di ottenere un Assegno pieno ed effettivamente commisurato alla situazione del nucleo familiare.

Domanda, termini e decorrenze

La domanda di Assegno ha validità annuale e deve essere presentata unicamente per via telematica, a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, accedendo all’apposita procedura presente sul sito dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS, tramite l’assistenza di un patronato oppure Contact Center Integrato Inps.

L’Assegno viene erogato dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo, mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’Assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’Assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Modalità di erogazione

L’Assegno viene corrisposto mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
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