A partire dalla data indicata il titolare del trattamento o suo incaricato dell’attività sarà tenuto alla verifica del Green pass:

Posted By Antonio Alivesi on Gen 27, 2022 | 0 comments


dal 10 gennaio: obbligo di Green pass rafforzato per accedere sia al chiuso sia all’aperto a bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine e mezzi di trasporto,

dal 20 gennaio: obbligo di Green pass base per accedere a locali da barbiere, parrucchieri ed estetiste, come indicato nel Dl del 7 gennaio 2022,

dal 1° febbraio: obbligo di Green pass base per accedere a uffici pubblici, poste, banche e negozi. Sarà pubblicato un decreto che specificherà in modo dettagliato tutte le attività per le quali sarà necessario possedere green pass base per accedervi,

dal 15 febbraio: obbligo Green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato per accedere ai luoghi di lavoro, come stabilito dal Dl del 7 gennaio 2022.

In ambito protezione dei dati personali i titolari di attività economiche dovranno nominare i soggetti autorizzati e debitamente formati alla verifica del Green pass degli avventori, attraverso apposita lettera di nomina.

Tale nomina riporterà le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica e indicherà le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante il controllo del green pass ed eventualmente del documento di identità

L’attività di verifica dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della app ufficiale Verifica c19 disponibile gratuitamente su Apple store e Google Play store. La app VerificaC19 è stata realizzata anche per funzionare off line.

Particolare attenzione deve essere posta sulla tipologia di Green pass da verificare se base, rafforzato o booster in base al tipo di attività per la quale è richiesto il Green pass.

Il titolare dovrà garantire il principio di trasparenza rendendo disponibili ai soggetti interessati un’adeguata informativa in merito al trattamento effettuato come previsto dal GDPR ex artt. 5 e 13.

È consigliabile esporre l’informativa nei pressi del luogo in cui viene effettuata la verifica per consentire agli interessati di poterla consultare.

Il trattamento di verifica del Green pass deve essere riportato sul registro dei trattamenti per dimostrare l’accountability del Titolare come stabilito dal GDPR.